UNIONE EUROPEA
L’UE (fr. Union européenne-UE; ingl. European Union-EU) è un’organizzazione sovranazionale, dotata di personalità giuridica, composta da 27 Stati europei (nel 2010), istituita nel 1992 con il Trattato di Maastricht. In realtà, questo trattato ha segnato soltanto una delle tappe di un lungo processo d’ integrazione avviato al termine del secondo conflitto mondiale (v. in proposito, anche per un profilo storico, Comunità Europee) e che, con fasi alterne, prosegue nel suo percorso comune.
1. I trattati istitutivi. Cronologia
1957 - Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea (Trattato di Roma)
1957 - Trattato che istituisce la Comunità Europea dell’energia atomica
1986 - Atto unico europeo, modifica il Trattato CE e avvia la creazione del mercato unico
1992 - Trattato sull’Unione Europea (Trattato di Maastricht), istituisce l’UE fondata su tre pilastri e vara l’Unione Economica e Monetaria
1997 - Trattato di Amsterdam, modifica e introduce una nuova numerazione dei trattati UE e CE
2001 - Trattato di Nizza, modifica il Trattato CE e UE al fine di garantire il buon funzionamento delle istituzioni dopo l’allargamento a 25 Stati membri
2009 - Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Trattato di Lisbona)
2. Stati membri
Fanno parte dell’UE 27 Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria (v. in proposito Allargamento della Comunità Europea). Il Trattato di Lisbona prevede che uno Stato possa recedere dall’Unione.
3. Obiettivi
I grandi obiettivi dell’UE sono: a) promozione della pace, dei suoi valori e del benessere dei suoi popoli; b) sviluppo di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia (libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest’ultima; c) sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata (stabilità dei prezzi, economia sociale di mercato fortemente competitiva, piena occupazione e progresso sociale); d) promozione del progresso scientifico e tecnologico; e) solidarietà e rispetto reciproco tra i popoli, lotta all'esclusione sociale e alle discriminazioni (commercio libero ed equo, eliminazione della povertà e tutela dei diritti umani); f) tutela della giustizia sociale (promozione della parità tra donne e uomini, solidarietà tra le generazioni e tutela dei diritti del minore, rispetto della diversità culturale); g) promozione della coesione economica (sociale e territoriale, solidarietà tra gli Stati membri); h) istituzione di un'Unione Economica e Monetaria la cui moneta è l'euro; i) relazioni con il resto del mondo (l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini). Per realizzare questi obiettivi, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l’Unione opera, secondo il principio di sussidiarietà, soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri - né a livello centrale né a livello regionale e locale - e possono dunque, a motivo delle dimensioni o degli effetti dell’azione in questione, essere realizzati meglio a livello comunitario.
4. L’architettura istituzionale
Con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il 1 dicembre 2009, viene superata la struttura dell’Unione fondata su tre “pilastri” (Comunità Europee, politica estera e di sicurezza comune e cooperazione giudiziaria in materia penale e di polizia), prevista dal Trattato di Maastricht del 1992 e viene meno la distinzione tra “Comunità Europea” e “Unione Europea”: la prima cessa formalmente di esistere e viene riassorbita nella seconda. Nel sistema originario ogni “pilastro” aveva procedure e strumenti giuridici propri, la loro soppressione ha consentito un’armonizzazione delle procedure e degli atti giuridici dell’Unione.
5. Istituzioni
Gli Stati membri operano una delega di sovranità a tre istituzioni indipendenti dell’UE: il Parlamento Europeo (eletto ogni cinque anni a suffragio universale diretto esprime gli interessi dei cittadini dell’Unione e non più dei popoli degli Stati, composto da 751 seggi ripartiti secondo il principio della proporzionalità decrescente); il Consiglio dell’UE (composto da ministri o esperti degli Stati membri, rappresenta gli interessi nazionali, delibera a maggioranza qualificata, salvo laddove i trattati prevedano una procedura diversa; dal 2014, verrà introdotto il voto a doppia maggioranza, vale a dire quella degli Stati (55%) e quella della popolazione (65%), secondo il principio della doppia legittimità ossia una decisione sarà valida se approvata dal 55% degli Stati membri, con un minimo di 15 paesi rappresentativi del 65% della popolazione UE) e la Commissione Europea (composta da un Commissario per Stato membro, è l’organo esecutivo ed è titolare dell’iniziativa legislativa, rappresenta gli interessi comunitari). Con il Trattato di Lisbona, il presidente della Commissione è eletto dal Parlamento con il voto della maggioranza dei componenti, su proposta del Consiglio che deve tener conto dei risultati delle elezioni europee. In questo modo la legittimità politica del presidente della Commissione viene ad essere rafforzata. A questo quadro istituzionale si sono aggiunti il Consiglio Europeo, summit dei capi di Stato e di governo cui partecipa anche il presidente della Commissione, e la Banca Centrale Europea (BCE), due organi ora inseriti espressamente nel novero delle istituzioni. Il Trattato di Lisbona, pur non innovando le funzioni di “impulso e di orientamento politico” del Consiglio Europeo, ne modifica la composizione, introducendo la figura del Presidente dei 27 Paesi. Il presidente del Consiglio Europeo è eletto per un periodo di due anni e mezzo e il suo mandato è rinnovabile una sola volta. Non può esercitare un mandato nazionale. Il Consiglio Europeo è assistito nei suoi lavori dai ministri incaricati degli affari esteri degli Stati membri e da un membro della Commissione. Altre istituzioni sono la Corte di Giustizia Europea (affiancata da un Tribunale di primo grado; assicura il rispetto e l’interpretazione uniforme del diritto europeo ed è competente a conoscere le controversie tra Stati membri, istituzioni comunitarie, imprese e privati); la Corte dei conti (controlla legittimità e regolarità delle entrate e delle spese dell’UE e accerta la sana gestione finanziaria del bilancio europeo). Affiancano queste istituzioni due organi consultivi, il Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE) e il Comitato delle regioni; il Mediatore Europeo (cui possono rivolgersi i cittadini e le persone giuridiche dell’UE che si ritengono vittime di un atto di cattiva amministrazione da parte delle istituzioni o organi comunitari), il Garante europeo della protezione dei dati (che soprintende alla protezione dei dati personali nelle istituzioni e negli organi dell'UE e fornisce indicazioni sulla legislazione in materia di protezione dei dati). Gli organi finanziari dell’UE sono la BEI e il FEI. Non è propriamente un organismo europeo ai sensi dei trattati la BERS alla quale partecipano anche Stati non membri dell’UE. Con il Trattato di Lisbona nasce la figura dell’Alto Rappresentante per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza che ha assunto le funzioni finora svolte dall'alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (PESC) e dal Commissario Europeo per le relazioni esterne. In particolare, l'Alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, contribuendo all'elaborazione di detta politica e assicurando l'attuazione delle decisioni adottate in materia; presiede il Consiglio ”Affari esteri”; è uno dei vicepresidenti della Commissione e rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune; conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali; è a capo del servizio europeo per l'azione esterna.
6. Strumenti giuridici comunitari:
Regolamento, direttiva, codecisione, raccomandazione e parere. Gli strumenti giuridici a disposizione delle istituzioni comunitarie sono il regolamento (obbligatorio in ogni sua parte e direttamente applicabile in ogni Stato membro senza necessità di recezione nell’ordinamento nazionale), la direttiva (che richiede di essere recepita nell’ordinamento nazionale da ogni Stato membro cui è rivolta; questi è vincolato alla realizzazione di un certo risultato, ma conserva però una certa libertà di scelta della forma e dei mezzi), la codecisione (procedura legislativa ordinaria che prevede l’adozione di un atto con l’approvazione congiunta di Parlamento e Consiglio, è obbligatoria in ogni sua parte e vincolante per tutti i destinatari da essa espressamente designati), la raccomandazione e il parere (non vincolanti) (v. regolamento, diritto comunitario; direttiva europea; codecisione; raccomandazione e parere). Le istituzioni comunitarie dispongono di altri strumenti con cui comunicare: la risoluzione, la dichiarazione, il programma d’azione, la comunicazione ecc.
7. Agenzie europee
Le agenzie sono organizzazioni di diritto pubblico europeo, distinte dalle istituzioni, dotate di personalità giuridica e istituite con un atto comunitario per svolgere specifici compiti di natura tecnica, scientifica o di gestione precisati nell’atto istitutivo. Attualmente le agenzie sono ventidue, variamente denominate: Agenzia comunitaria di controllo della pesca (CFCA), Agenzia dell’Unione Europea per i diritti fondamentali (FRA), Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA), Agenzia europea dell’ambiente (EEA), Agenzia europea per i medicinali (EMEA), Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne (FRONTEX), Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA), Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA), Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Centro di traduzione degli organismi dell’Unione Europea (CdT), Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (EUROFOUND), Fondazione europea per la formazione (ETF), Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE), Agenzia ferroviaria europea: promuovere reti ferroviarie sicure e compatibili (ERA), Autorità europea di vigilanza GNSS (GSA), Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (EMCDDA), Ufficio comunitario delle varietà vegetali (CPVO), Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (OHIM). Ad esse si affiancano le agenzie per la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, le agenzie per la politica di sicurezza e di difesa comune, le agenzie esecutive (istituite per gestire specifici programmi dell’UE ubicate nelle sedi della Commissione) e l’istituto europeo di innovazione e tecnologia (che raccoglie le migliori risorse scientifiche, aziendali ed educative allo scopo di aumentare la capacità di innovazione dell'Unione). Diversi dalle Agenzie europee sono gli organismi interistituzionali quali l’Ufficio Statistico, la Scuola europea di amministrazione, l’Ufficio di selezione del personale e l’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’UE.
Link: http://europa.eu/institutions/index_it.htm
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