UIC
Acr. di Ufficio Italiano dei Cambi (Cambital). L’Ufficio Italiano dei Cambi è stato soppresso dal 1 gennaio 2008 con il D.lgs. 21/11/2007 n. 231 e le sue funzioni sono esercitate dalla Banca d’Italia, che succede in tutti i diritti e rapporti giuridici di cui l’UIC era titolare. L’UIC nasce come istituto di diritto pubblico con personalità giuridica e gestione autonoma, istituito dal DL. lgt. 17.5.1945 n. 331, allo scopo di acquistare e vendere, a pronti e a termine, oro, divise estere, biglietti di Stato e di banca esteri, titoli e di esercitare in via esclusiva il commercio delle divise e di qualsiasi altro mezzo di pagamento all’estero in tutte le possibili forme. Sottoposto istituzionalmente alla vigilanza del ministero del Tesoro e al controllo di un collegio dei revisori nominati dal Ministro dell’economia e delle finanze, l’Ufficio, successivamente assoggettato anche al controllo della Corte dei conti, era retto da un consiglio di amministrazione e da un comitato presieduti dal governatore della Banca d’Italia. Aveva gestione autonoma ed era provvisto di un fondo di dotazione interamente conferito dalla Banca d’Italia. In passato all’Ufficio era stato attribuito un duplice monopolio: quello dei mezzi di pagamento con l’estero e quello del commercio dell’oro con l’estero, sia per fini industriali che per fini monetari. Riguardo al monopolio dei mezzi di pagamento, dal momento che i regolamenti avvenivano con la intermediazione bancaria, attraverso il mercato, l’attività preminente dell’Ufficio è stata quella di istituto centrale stabilizzatore. Tale funzione si svolgeva anche con operazioni in contropartita con banche, di vendita a pronti e riacquisto a termine di valuta, oltre che con autorizzazioni alle banche ad accrescere o a ridurre l’indebitamento verso l’estero, attività che veniva dall’UIC esercitata sempre in stretta intesa con la Banca d’Italia e in considerazione dei riflessi della componente estera sulla liquidità globale del sistema economico. Quale acquirente-venditore di ultima istanza delle divise e regolatore del cambio, l’UIC deteneva e amministrava tutte le riserve in valuta del paese e provvedeva tramite i servizi operativi all’impiego delle stesse, cercando di conciliare esigenze diverse quali la liquidità, la sicurezza, la redditività e la cooperazione internazionale. Soprattutto negli anni di crisi economica, per una serie di motivi contingenti, l’Ufficio aveva visto accresciuti i suoi poteri in modo assai notevole: emanazione delle disposizioni da impartire alle banche agenti in occasione di provvedimenti che impongono modificazioni dell’ordinamento valutario; effettuazione di ispezioni presso ditte e istituti di credito e di controlli cartolari a posteriori sulla base delle segnalazioni ricevute dalle banche agenti; concessione di autorizzazioni di carattere valutario. Tra le attività dell’Ufficio rientrava quella di elaborazione di statistiche sulla base dei dati forniti dalle banche. Il TU della riforma valutaria (d.p.r. 31.3.1988 n. 148 e DM. 10.3.1989 n. 105) mantenne tale regime di monopolio dell’UIC in materia di cambi, ma i successivi provvedimenti del 1990 (v. disciplina valutaria italiana) lo hanno abolito, svuotando l’UIC di parte delle sue attribuzioni di controllo. La funzione statistica ha così assunto un rilievo di primo piano. All’UIC sono state demandate altre funzioni in merito alle dichiarazioni per trasferimenti al seguito di denaro e valori mobiliari (D.lg. 30.4.1997 n.125), oltre che alle segnalazioni dell’antiriciclaggio (l. 5.7.1991 n. 197). L’attività di prevenzione e contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale a seguito della soppressione dell’UIC è svolta, in piena autonomia e indipendenza, dall’Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia. Altre attività tipiche dell’Ufficio erano quelle attinenti alla gestione e attribuzione dei codici identificativi dei titoli (la c.d. anagrafe titoli), alla gestione dell’elenco degli intermediari operanti nel settore e agli adempimenti previsti dalla legge l. 7.3.1996 n. 108 (disposizioni in materia di usura). Infine la l.17.1.2000 n. 7 (nuova disciplina del mercato dell’oro) ha attribuito all’UIC nuove funzioni di certificatore e gestore della qualifica di buona consegna e di verificatore dell’esistenza dei requisiti richiesti agli operatori del settore. Dal 1 gennaio 2008 tutte le funzioni istituzionali dell’Ufficio sono svolte dalle corrispondenti strutture della Banca d’Italia e le relative informazioni sono disponibili nelle sezioni del sito che trattano le rispettive materie mentre le principali funzionalità del sito UIC sono accessibili da una specifica sezione del sito Banca d’Italia.
Redattori: Fernando FORGHIERI, Bianca GIANNINI
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