UFFICIALE GIUDIZIARIO
Pubblico ufficiale competente compiere atti giudiziali e stragiudiziali. Fra i primi ricordiamo le notificazioni le comunicazioni nel processo civile e in quellopenale, il pignoramento nel processo esecutivo. L’ufficiale giudiziario, infine, deve assistere il giudice all’udienza, sia civile che penale. Importanti atti stragiudiziali sono l’offerta reale (e il relativo deposito) e il protesto delle cambiali e degli assegni, attività in ordine alle quali l’ufficiale giudiziario esercita una competenza concorrente con quella del notaio. Pur non essendo compresi tra i pubblici dipendenti a pieno titolo è considerato un pubblico ufficiale (v.pubblico ufficiale e incaricato di un pubblico servizio). È remunerato con diritti proporzionali alla quantità e alla qualità degli atti compiuti, con indennità di trasferta e percentuali sui crediti recuperati all’erario.