TRADING ONLINE (ENCICLOPEDIA)
(si veda anche definizione di Trading Online)
Abstract
Il trading online è una negoziazione digitalizzata di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, titoli di stato, ecc…) effettuata dagli investitori direttamente sul mercato attraverso internet. Il trading online è un servizio offerto da società finanziarie, autorizzate dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob), dette broker online o intermediari digitali (ad es. le banche). Queste società mettono a disposizione del cliente una piattaforma digitale che, grazie ad internet, permette di visualizzare, vendere e acquistare gli strumenti finanziari in pochissimo tempo. La caratteristica di tale servizio consiste nell’operatività a distanza, che permette all’investitore di impartire ordini all’intermediario attraverso una connessione con il sito web di quest’ultimo.
Caratteristiche e Regolamentazione
Esploso sul mercato italiano negli anni novanta, il trading online deve principalmente il successo alla rapidità di trasmissione degli ordini, alla pressoché totale eliminazione del rischio di errore nel loro recepimento e soprattutto al contenimento delle commissioni di negoziazione. Nel 1995 nacquero le prime piattaforme di trading in Italia e la rapida espansione del fenomeno, grazie alla progressiva diffusione di internet, portò la Consob nel 1998 ad istituirlo e disciplinarlo con il Regolamento Consob n. 11971 di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La diffusione di internet ha anche favorito il ruolo degli Alternative Trading Systems (ATS) o Electronic Communication Networks (ECN), piattaforme di negoziazione alternative a quelle tradizionali, impiegate da investitori istituzionali e professionali e generalmente non utilizzabili dagli investitori individuali. Questi sistemi, infatti, consentono di accedere alle negoziazioni senza passare per intermediari.
Tra la legislazione applicabile il D.L.vo 24 febbraio 1998, n.58 assume valore di fonte normativa primaria mentre le fonti secondarie sono: il Regolamento d'attuazione del T.U. concernente la disciplina degli intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 11522 del 1 luglio 1998, poi modificato con delibera n. 11745 del 9 dicembre 1998 ed inoltre il Regolamento d'attuazione del T.U. in materia di emittenti adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. L'ultima fonte normativa in ordine gerarchico è quella delle comunicazioni Consob, la cui ultima comunicazione in materia è la n. DI/30396 del 21 aprile 2000 che riassume la disciplina applicabile al trading ondine.
Nel quadro complessivo della disciplina applicabile al trading online possiamo individuare alcuni settori chiave che regolano la di fase di avvio del rapporto con l'investitore:
Soggetti abilitati alla negoziazione: I soggetti abilitati alla negoziazione di contratti di trade online sono elencati dall' all'art.30 commi 3, 4, 5 del TU:
- I soggetti autorizzati al collocamento di strumenti finanziari, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- le società di gestione del risparmio e le SICAV, limitatamente alle quote ed alle azioni di OICR;
- le imprese di investimento, le banche, gli intermediari finanziari ex art.107 TU bancario, le società di gestione del risparmio, relativamente però ai propri servizi di investimento.
Conclusione del contratto: allo stato dell'ordinamento vigente, la conclusione del contratto relativo alla prestazione dei servizi di investimento deve avvenire, di regola, per iscritto. La stipulazione via internet è ammessa solo in caso di impiego del mezzo della firma digitale per come normativamente disciplinata. Pertanto, la conclusione del contratto potrà avvenire via Internet solo ove sia effettivamente realizzabile la c.d. firma digitale secondo quanto disposto dal d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, in attuazione dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Diversamente l’operatore deve procurarsi, almeno per il contratto di investimento, il documento scritto tradizionale (all’uopo gli intermediari si avvalgono del mezzo postale o della visita di un promotore finanziario). Lo stesso è a dirsi per ogni altra dichiarazione negoziale in ordine alla quale sia richiesta dall'ordinamento, senza alternative, la forma scritta. Particolare importanza riveste la recente direttiva 2002/65/CE applicabile a tutte le operazioni di trading online, anche quando il contratto giunge a conclusione on line, mentre in Italia secondo la disciplina nazionale vigente in materia finanziaria, è richiesta la forma scritta come requisito di validità del contratto nella maggior parte dei casi.
Identificazione della clientela ai fini della disciplina antiriciclaggio: all'apertura del rapporto l'intermediario deve identificare il cliente secondo quanto previsto dalla legge n. 197/1991 e dalla relativa disciplina di attuazione. A tal fine, il fornitore del servizio spesso si avvale, come per legge consentito, della facoltà di identificazione indiretta mediante ottenimento di idonea attestazione da altro intermediario, di solito la banca, che curi il trasferimento dei fondi.
Informativa da rendere ai clienti: la modalità di prestazione on line del servizio non esonera gli intermediari dal rispetto delle regole vigenti in tema di informativa preventiva da rendere all'investitore. E' ritenuto pienamente compatibile con la disciplina in essere l'opzione operativa di rendere disponibile tramite il sito Internet il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari, che deve essere consegnato all'investitore prima dell'inizio della prestazione dei servizi di investimento ed accessori a questi collegati. L'intermediario deve comunque dotarsi di procedure tecniche ed operative che gli permettano di acquisire e conservare idonea attestazione di avvenuta "consegna" del documento. Inoltre, in un contesto che richiede agli intermediari di operare in modo che i clienti " siano sempre adeguatamente informati" (art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998), e considerato il dovere generale di comportarsi con " correttezza e trasparenza, nell'interesse dei clienti" (art. 21, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 58/1998), si raccomanda di far presente agli investitori, prima dell'avvio della prestazione del servizio, che la modalità di esecuzione on line (significativamente denominata " trading") può indurre il risparmiatore a moltiplicare le transazioni operando in una prospettiva intraday; di tale strategia vanno segnalati ed illustrati compiutamente i rischi, anche in considerazione del costo complessivo in termini di commissioni (pur eventualmente di ammontare unitariamente minore);
Informativa da acquisire dai clienti: gli intermediari sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di " acquisire le informazioni necessarie dai clienti" (art. 21, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 58/1998) ed in particolare, prima dell'inizio della prestazione del servizio, " devono chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonchè circa la sua propensione al rischio" (art. 28, comma 1, lett. a), del regolamento n. 11522/1998). La vigente disciplina non indica specifiche procedure e modalità di acquisizione delle informazioni sull'investitore; la definizione di tali procedure e modalità è conseguentemente rimessa alla discrezionalità degli operatori. Si raccomanda peraltro agli intermediari di non sollecitare in alcun modo il rifiuto dell'investitore di fornire le informazioni richieste; il principio, di rilievo generale, assume particolare importanza nel caso del trading on line, in considerazione delle aggressive strategie operative intraday che lo stesso può sottendere. In ogni caso, si rammenta che l'eventuale rifiuto del cliente di fornire le notizie richieste deve, ai sensi del regolamento vigente, " risultare dal contratto ..., ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore" (art. 28, comma 1, lett. a), del regolamento n. 11522/1998): non risultano ammesse forme alternative di espressione del rifiuto.
Con riguardo alla fase, di esecuzione on line dei servizi di investimento di negoziazione per conto terzi e di ricezione e trasmissione ordini, ferma restando la necessità che sia comunque assicurato il rispetto di tutte le regole applicabili dettate dal d.lgs. n. 58/1998 e dal regolamento n. 11522/1998, si richiama l'attenzione, in particolare, su quanto segue:
Efficienza del sistema: gli intermediari che prestano servizi di trading online devono dotarsi di sistemi informativi interni adeguati a garantire, tenuto conto dei volumi delle transazioni disposte, il rispetto dell'obbligo di eseguire con tempestività gli ordini impartiti dagli investitori (art. 26, comma 1, lett. d), del regolamento n. 11522/1998). Considerata la necessità di " disporre di risorse e procedure ... idonee ad assicurare l'efficiente svolgimento dei servizi" (art. 21, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 58/1998), può risultare opportuno concludere accordi con Internet provider e con altri soggetti coinvolti nel processo, idonei a garantire la funzionalità efficiente del servizio prestato. In ogni caso è necessario che l'intermediario predisponga adeguate procedure e risorse per far fronte ad eventuali "cadute" (anche temporanee) del sistema automatizzato, dotandosi di strumenti alternativi, efficienti e strutturati, che consentano alla clientela di proseguire l'operatività. Si rammenta che le modalità e le caratteristiche di tali strumenti alternativi di ricezione degli ordini devono essere indicate già nel testo contrattuale (art. 30, comma 2, lett. c), del regolamento n. 11522/1998).
Ogni cura deve essere, altresì, realizzata affinché il sistema automatizzato in uso garantisca la massima riservatezza delle informazioni in transito sulla "rete";
Informazioni sulla natura, rischi delle operazioni e sulle perdite rilevanti: gli intermediari sono tenuti all'osservanza di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale è necessario fornire all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni delle operazioni, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento. Tale obbligo è di carattere continuativo e non si esaurisce in occasione della prima operazione. Le informazioni da fornire al cliente possono essere rese secondo modalità standardizzate mediante un sito Internet. L'intermediario è altresì tenuto al rispetto di quanto previsto dall'art. 28, comma 3, del regolamento n. 11522/1998, ai sensi del quale " gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati e in warrant ... disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni". Ferma restando la necessità di adempiere al citato obbligo in forma scritta, si segnala l'opportunità che la comunicazione sia anticipata via Internet;
Adeguatezza: gli intermediari sono tenuti a valutare l'adeguatezza delle singole operazioni disposte dagli investitori ai sensi dell'art. 29 del regolamento n. 11522/1998, anche qualora il servizio di investimento sia prestato on line. La norma richiamata impone all'intermediario di valutare l'adeguatezza dell'operazione rispetto al profilo dell'investitore, predisponendo ed attivando a tal fine apposite procedure predefinite, che tengano conto delle caratteristiche oggettive dell'operazione in rapporto al profilo soggettivo del cliente. Gli intermediari non sono esonerati dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione disposta dal cliente anche nel caso in cui l'investitore abbia rifiutato di fornire le informazioni sulla propria situazione finanziaria, obiettivi di investimento e propensione al rischio; nel caso, la valutazione andrà condotta, in ossequio ai principi generali di correttezza, diligenza e trasparenza, tenendo conto di tutte le notizie di cui l'intermediario sia in possesso (es.: età, professione, presumibile propensione al rischio del cliente alla luce anche della pregressa ed abituale operatività; situazione del mercato).
Nel caso di ricezione di disposizioni relative ad una operazione non adeguata, l'obbligo, stabilito dal comma 3 dell'art. 29 del regolamento n. 11522/1998, di segnalare al cliente l'inadeguatezza e le ragioni della stessa sussiste pienamente anche qualora il servizio sia prestato online. E' possibile peraltro adempiere con la medesima modalità online a tale dovere, avendo cura di fornire al cliente le indicazioni richieste dalla disciplina con la necessaria chiarezza ed evidenza. Parimenti, la previsione regolamentare secondo cui " qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute", è da intendere nel senso non che sia precluso che la "conferma" venga inoltrata via Internet, ma che, qualora il cliente utilizzi tale canale per la trasmissione dell'ordine, la procedura tecnica all'uopo predisposta dall'intermediario sia tale da richiedere all'investitore una manifestazione di volontà di conferma effettiva e consapevole, resa nell'ambito di un "percorso" nel quale il cliente sia posto anche nelle condizioni di dover attestare di aver effettivamente ricevuto le avvertenze dell'intermediario sull'inadeguatezza dell'operazione ordinata. E' comunque assolutamente necessario evitare che il sito sia organizzato in modo da "impostare per default" l'opzione di conferma. L'intermediario è tenuto naturalmente alla conservazione delle relative necessarie "evidenze" (attestanti il consapevole rilascio della conferma dell'ordine da parte del cliente) di cui deve essere garantita l'immodificabilità (art. 69 del regolamento n. 11522/1998), e l'accesso all'investitore (art. 28, comma 5, del regolamento n. 11522/1998);
Conflitti di interessi: le medesime osservazioni sopra svolte con riguardo all'adeguatezza, valgono, sul piano logico, con riferimento alla disposizione (art. 27, comma 2, del regolamento n. 11522/1998) secondo cui " gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni ... per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto ..., a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente". L'informazione circa la sussistenza del conflitto di interessi può essere resa dall'intermediario anche via Internet, purché in modo chiaro e con la dovuta evidenza, e garantendo che il cliente sia posto nelle condizioni di acquisirla su supporto duraturo. Ugualmente, via Internet il cliente può eventualmente acconsentire alla realizzazione dell'operazione (nonostante la sussistenza del conflitto di interessi), semprechè la procedura tecnico-operativa dell'intermediario sia strutturata in modo tale da richiedere all'investitore una manifestazione di consenso effettiva e consapevole. E' comunque assolutamente necessario evitare che il sito sia organizzato in modo da "impostare per default" l'opzione di conferma. Anche in questo caso l'assolvimento degli obblighi informativi dell'intermediario e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore, devono risultare da apposite "evidenze" interne di cui deve essere garantita l'immodificabilità e la conservazione (art. 69 del regolamento n. 11522/1998), oltre che l'accesso all'investitore (art. 28, comma 5, del regolamento n. 11522/1998);
Attestazione degli ordini e rendicontazione dell'eseguito: nel caso di ricezione di ordini via Internet, l'obbligo del rilascio al cliente di un'attestazione cartacea (art. 60 del regolamento n. 11522/1998) e di invio della nota informativa di eseguito o della rendicontazione periodica (art. 61 e art. 62 del regolamento n. 11522/1998) possono realizzarsi anche tramite l'utilizzo della stessa rete Internet, purché le modalità tecniche utilizzate consentano al cliente di acquisire disponibilità della documentazione su supporto duraturo (art. 75, comma 3, del regolamento n. 11522/1998) e fermi restando i requisiti di contenuto stabiliti dalla disciplina per ciascuno dei documenti richiamati;
Procedure: la modalità di esecuzione del servizio, ed il fatto che molte delle interazioni con il cliente avvengano online, rendono particolarmente importante garantire comunque l'osservanza della disposizione secondo cui gli intermediari " si dotano di procedure idonee a ricostruire le modalità, i tempi, e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi" (art. 56, comma 2, lett. a), del regolamento n. 11522/1998);
Rapporti con le autorità di vigilanza: l'intermediario deve essere in condizione di estrarre prontamente dai propri archivi e di esibire alle Autorità di Vigilanza, la documentazione, di cui si cura di garantire l'immodificabilità, che avesse consegnato o ricevuto via Internet.
Vedi anche:
Post trading e Settlement ICBPI
SMART Trading online Gruppo BPER
Trading Infofinanza Gruppo CARIGE
Bibliografia
Consob, Comunicazione n. DI/30396 del 21 aprile 2000
Consob, website http://www.consob.it/
GIRINO E. (2005) Dizionario di finanza. Tecniche-strumenti-operatori, Ipsoa
RINALDI G. M. … IPERTI F. (2000) LA DISCIPLINA DEL TRADING ON LINE, Consulenza, Buffetti, n.26/2000
Redattore: Giovanni AVERSA