TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI, DISPOSIZIONI PENALI

Il capo VIII della l. 31.12.1996 n. 675 prevede alcune disposizioni (dall’art. 34 all’art. 37) sanzionatoriedi natura penale da applicare in caso di violazione delle norme che disciplinano iltrattamento dei dati personali. L’omessa o infedele notificazione (art. 34 l. 1996/675) punisce con la reclusione da tre mesi a due anni chiunque, essendovi tenuto, non provveda alle notificazioni prescritte dagli artt. 7 (destinatari, contenuto e forma della notifica) e 28 (trasferimento di dati personali all’estero), ovvero indichi in esse notizie incomplete o non rispondenti al vero. Oggetto della tutela penale (reato di pericolo astratto) è la trasparenza del trattamento. L’art. 35 l. 1996/675 (rubricato “trattamento illecito di dati personali”) punisce con la reclusione sino a due anni o, se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre mesi a tre anni, chiunque, al fine di trarre per se o per altri profitto, o di recare ad altri un danno, proceda al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli artt. 11 (consenso espresso dell’interessato), 20 (requisiti per la comunicazione e diffusione dei dati) e 27 (trattamento da parte di soggetti pubblici). Lo stesso articolo prevede un’identica sanzione per l’ipotesi della diffusione e comunicazione dei dati personali in violazione di quanto disposto agli artt. 21 (divieti di comunicazione), 22 (dati sensibili), 23 (dati inerenti alla salute), 24 (dati relativi ai provvedimenti di cui all’art. 686 c.p.p.) e 28 terzo comma (trasferimento dei dati personali all’estero). E’ altresì previsto che se dai fatti sopra descritti derivi un nocumento, la pena è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati (art. 36 l. 1996/675) in violazione delle disposizioni dei regolamenti di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 15, la sanzione è la reclusione sino a un anno o, se deriva un nocumento, la reclusione da due mesi a due anni, o, infine, se il fatto è commesso per colpa, la reclusione fino a un anno. Da ultimo va ricordato l’art. 37 l. 1996/675 che punisce con la reclusione da tre mesi a due anni chiunque, essendovi tenuto, non osservi il provvedimento adottato dal Garante ai sensi dell’art. 22 comma 2 (dati sensibili) o dell’art. 29 commi 4 e 5 (richiesta di cessazione del comportamento illegittimo).

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