TRATTA NON ACCETTABILE

Titolo cambiario che contiene il divieto del traente di presentarlo all’accettazione. Se il traente dichiara non accettabile la cambiale, il girante non può prescrivere che questa venga presentata all’accettazione. In pratica questa clausola viene apposta quando il traente vuole evitare al trattario l’assunzione dell’obbligazione cambiaria prima della scadenza o quando si riserva di fornire la provvista solo alla scadenza della cambiale. Non è consentita al traente la facoltà di utilizzare la clausola nell’ipotesi di cambiale a certo tempo vista, poiché dalla presentazione per l’accettazione (cioè dalla vista) decorre il termine di scadenza. Stessa preclusione ricorre allorché la cambiale sia pagabile da un terza o in un luogo diverso dal domicilio del trattario; in tali casi, infatti, la presentazione per l’accettazione consente al trattario di predisporre i mezzi necessari per effettuare il pagamento nel luogo e da parte della persona indicata nella cambiale. Il traente può anche, senza escludere del tutto la facoltà del portatore di chiedere l’accettazione, limitarla nel tempo, stabilendo che la presentazione avvenga solo entro un dato termine dalla data di emissione, ovvero escludendo che possa essere fatta prima di un certo termine. Solo la cambiale non accettata o non accettabile può contenere la clausola di cessione della provvista.

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