TRATTA DI RIVALSA
Titolo diverso da quello originario nel quale la legge prevede possa incorporarsi il diritto di regresso. Chi esercita il regresso può, salvo patto contrario, rivalersi con una nuova cambiale (di rivalsa), tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile nel luogo di residenza di costui. Oltre alla sorte, interessi e spese, la rivalsa comprende un diritto di provvigione, costituito in buona sostanza dal rimborso delle spese sostenute dal portatore per la presentazione al pagamento della cambiale al trattario nella sua residenza, e dalla tassa di bollo sulla rivalsa.