TRATTA AUTORIZZATA

Titolo cambiario la cui emissione è preventivamente autorizzata dal trattario. Può costituire oggetto di un apposito patto, previsto nel contratto da cui è sortoil credito del traente verso il trattario, come nel caso in cui il compratore si obbliga a pagare il prezzo alla presentazione di cambiali, tratte su di lui dal venditore. L’autorizzazione effettuata dal trattario al traente di emettere la cambiale su di lui non costituisce né accettazione, né cessione del credito di provvista; ha bensì il valore di una promessa di eseguire, attraverso la cambiale, un futuro pagamento, che produce effettiobbligatori dal momento in cui questa sia stata emessa ed accettata. In tal caso la mancata accettazione e il mancato pagamento possono costituire un inadempimento a quella promessa preliminare e rendere responsabile il trattario del risarcimento del danno. L’autorizzazione ad emettere la cambiale tratta per una determinata somma può costituire anche una ricognizione di debito produttiva dell’effetto di dispensare colui a favore del quale è fatta dall’onere di dimostrareil rapporto fondamentale.

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