TRATTA A VISTA
Cambiale pagabile alla presentazione in quanto si considera scaduta con la richiesta di pagamento. Da tale momento decorre quindi il termine di prescrizione dell’azione cambiaria e sono dovuti gli interessi. La presentazione della tratta a vista al pagamento deve aver luogo nel termine di un annodalla data di emissione del titolo. Questo termine può essere dal traente abbreviato o prolungato, mentre i giranti possono solo abbreviarlo. Se la presentazione al pagamento non avviene nel termine più breve indicato nella cambiale, colui che possiede il titolo perde l’azione nei confronti degli obbligati di regresso qualora il termine sia stato apposto dal traente. Quest’ultimo può anche disporre che la cambiale non sia presentata per il pagamento prima di una certa data dalla quale decorre il termine per la presentazione del titolo.