TRASPORTO MARITTIMO
Contratto con cui il vettore si obbliga a trasferire persone o cose da un luogo all’altro per via marittima. Esso è disciplinato dalle norme generali sul contratto di trasporto, contenute nel codice civile, in quanto esse non siano derogate dal codice della navigazione e dalle leggi speciali. Le caratteristiche principali del trasporto marittimo di persone riguardano: la necessità della sua conclusione per iscritto, dove però la scrittura può essere sostituita dal “biglietto di passaggio”, rilasciato dal vettore; la disciplina imposta al trasportato, fondata essenzialmente sulla rilevanza delle prestazioni di vitto ed alloggio a cui si obbliga il trasportatore: l’imbarco senza biglietto comporta l'obbligo di pagare il doppio del prezzo del passaggio, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni, mentre l’impedimento a partire e la mancata partenza ingiustificata comportano il rimborso soltanto di un parte del biglietto, al netto del vitto. La responsabilità per l'esecuzione del trasporto o ritardo o danni alla persona del passeggero è evitata dal vettore solo provando che l’evento è derivato da causa a lui non imputabile, secondo il criterio generale di responsabilità per inadempimento delle obbligazioni, meno severo di quello dell’art. 1681 c.c., che, in generale, esonera dalla responsabilità per danni alle persone solo il vettore che provi “di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno”. Il codice della navigazione prevede un limite massimo di responsabilità del vettore in caso di perdita del bagaglio del passeggero e contempla, a differenza del codice civile, il trasporto amichevole nel quale il vettore risponde solo a titolo di dolo o colpa grave. Il trasporto di cose trova una disciplina differente a seconda che abbia per oggetto un carico totale o parziale, ovvero cose singole. Comune è però la disciplina della responsabilità del vettore per perdita o per avarie; il vettore è responsabile se non prova che il danno non è stato determinato dalla sua colpa, ovvero dalla colpa commerciale dei suoi dipendenti e preposti. Per colpa commerciale si intende la negligenza o l’imprudenza o l’imperizia nelle operazioni di caricazione, custodia delle merci e approvvigionamento della nave: essa viene contrapposta alla colpa tecnica attinente agli errori di pilotaggio della nave. Incombe invece sull’avente diritto alla riconsegna l’onere di provare la colpa del vettore o dei suoi dipendenti, in una lunga serie di casi in cui la posizione del vettore è valutata con minore severità (innavigabilità della nave, pericoli del mare, incendio non colposo, pirateria ecc.): trattasi di casi attinenti alla c.d. colpa tecnica. Nel caso di trasporto di carico totale o parziale, il ritardo nella caricazione o scaricazione della merce comporta il pagamento di penalità dette controstallie a favore del trasportatore o di controstallie a favore del mittente. Nel contratto di trasporto può essere inserita una clausola di cancello, in base alla quale il caricatore ha diritto di risolvere il contratto, nel caso in cui la nave non giunga in porto alla data prefissata.