TRASPORTO IN CONCESSIONE
Attività di trasporto pubblico conferita ai privati da parte della pubblica amministrazione. Questultima, tuttavia, mantiene sullo svolgimento del servizio poteri di vigilanza, indirizzo, intervento e repressione. La concessione può essere provvisoria o definitiva, ma in ogni caso la pubblica amministrazione ha il potere di revocarla quando ritenga opportuno sopprimere la linea, dichiarare la decadenza del concessionario inottemperante ai suoi obblighi. Può essere dato in concessione il servizio di trasporto ferroviario. La concessione è data dallo Stato ma lart. 2 d.p.r. 14.1.1972 n. 5 prevede che possano essere trasferiti alle Regioni i trasporti ferroviari non utili alla rete primaria nazionale. Il concedente tutela il concessionario dalla concorrenza attraverso il divieto di nuove linee, prevede la possibilità di sussidi, determina le tariffe. Analoghi principi valgono per i trasporti automobilistici; la legge prevede la regionalizzazione dei servizi automobilistici interregionali. A carico dei titolari di imprese di trasporto in concessione lart. 1679 c.c. impone lobbligo di contrarre con chiunque ne faccia richiesta: non vi è, così, il potere di rifiutare passeggeri, salvo che per esigenze del servizio e quello di osservare la parità di trattamento tra i contraenti.