TRASPORTO AUTOMOBILISTICO
Contratto con cui il vettore si obbliga a trasportare, verso corrispettivo, persone o cose da un luogo all’altro per via di terra e con un veicolo senza guida di rotaie. Nel trasporto di persone, il vettore è responsabile dei danni subiti dal trasportato se non prova di avere adottato tutte le misure idonee per evitarlo. Questo principio generale trova applicazione specifica, in materia di circolazione di veicoli, nell’art. 2054 c.c., secondo cui il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto persone o a cose dalla circolazione del veicolo “se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”; lo stesso articolo aggiunge che, nel caso di scontro tra veicoli, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso egualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli e dalle persone trasportate. Si ritiene che le norme sul trasporto si applichino anche a quello gratuito, ma non all’amichevole, caratterizzato dall’impossibilità di ascrivere al vettore una responsabilità di tipo contrattuale; il trasportato a titolo amichevole, perciò, otterrà il risarcimento dei danni subiti solo se provi la colpa del vettore. Nel trasporto di cose, il vettore si esonera dalla responsabilità per perdita o avaria delle stesse provando che il danno è derivato da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio o dal fatto del mittente o da quello del destinatario. La prova del contratto è data dalla lettera di vettura, un duplicato della quale viene consegnato dal vettore al mittente; essa ha natura di titolo di credito rappresentativo di merci, se rilasciata con la clausola “all’ordine”.