TRASPORTO AEREO
Contratto con cui il vettore si obbliga a trasportare persone o cose da un luogo all’altro per via aerea. È disciplinato dalle norme generali sul contratto di trasporto, in quanto non siano derogate dal codice della navigazione o da leggi speciali. Le caratteristiche principali del trasporto aereo di persone riguardano: la necessità della sua conclusione per iscritto, dove però la scrittura può essere sostituita dal “biglietto di passaggio”, rilasciato dal vettore; l’obbligo del vettore di assicurare il trasportato; la responsabilità del vettore per inesecuzione del trasporto, o ritardo, o danni al trasportato, limitata al criterio della “normale diligenza”; il limite quantitativo del risarcimento dei danni non determinati da dolo o colpa grave. Nel trasporto di cose, il vettore è responsabile per la loro perdita o avaria, a meno di pro- vare che egli stesso, i suoi dipendenti e i preposti abbiano preso tutte le misure necessarie e possibili secondo la “normale diligenza” per evitare la perdita, le avarie o il ritardo. Il vettore si esonera dalla responsabilità anche provando eventi o circostanze particolari, come la colpa lieve di pilotaggio o l’avaria avvenuta fuori degli aerodromi. Nel trasporto di cose il mittente può chiedere al vettore l’emissione di una lettera di trasporto, ossia di un titolo dicredito che darà diritto al ritiro della merce. Tale titolo può essere al portatore, all’ordine o nominativo (v. titolo di credito).