TRASLAZIONE

Processo attraverso il quale il contribuente di diritto tende a riversare, in tutto o in parte, l’onere fiscale sul contribuente di fatto. Contribuente di diritto è colui che, secondo la legge tributaria, è tenuto a pagare l’imposta per il fatto di svolgere un’attività o di possedere beni (c.d. contribuente percosso); contribuente di fatto è quello che ne sopporta l’onere senza possibilità di rifarsi su altri (c.d. contribuente inciso). Può aversi traslazione mediante uno solo ovvero più trasferimenti a catena, prima che il tributo colpisca il soggetto inciso. Perché possa verificarsi la traslazione occorre che l’imposta abbia per oggetto beni o servizi prodotti dal contribuente percosso per lo scambio e che il loro prezzo possa essere aumentato. Ne discende che la traslazione dipende da una complessa serie di fattori (riguardanti, soprattutto, il tipo d’imposta che si intende trasferire e la forma del mercato in cui il fenomeno si inserisce), e può persino accadere che, sia il contribuente inizialmente percosso sia coloro su cui l’imposta trasferita rimbalza, non riescano a sottrarsi completamente a ogni sacrificio, col risultato di rimanere tutti incisi, sebbene parzialmente. Le imposte dirette personali sul reddito non sono, di regola, trasferibili; mentre lo sono quelle indirette sui consumi e quelle dirette sui redditi di capitale o di impresa, in quanto detti redditi costituiscono i prezzi ricavati dall’uso del capitale o dalla vendita dei prodotti dell’impresa. Risulta, inoltre, evidente come il problema della traslazione sia connesso a quello dei prezzi. Diversa è, infatti, la risposta del mercato nel caso di libera concorrenza rispetto all’ipotesi di regime di monopolio. Nel primo caso la possibilità che il tributo si trasferisca dipende in buona parte dal grado di elasticità della domanda, vale a dire dal modo in cui reagisce la quantità domandata all’aumento del prezzo; nell’ipotesi di monopolio non si trasferiscono le imposte applicate in misura fissa o proporzionale al reddito netto del monopolista, mentre è possibileinvece la traslazione allorché l’imposta applicata venga commisurata al numero delle unità prodotte o vendute. La traslazione può essere palese, quando si traduce in un vero e proprio rimborso dell’imposta pagata distinta dal prezzo del bene o dei servizi cui essa si riferisce ovvero occulta, nel caso in cui l’ammontare del prezzo comprende anche l’imposta; progressiva, allorché l’imposta trasferita comporta una restrizione dell’offerta, cioè un aumento del prezzo, ovvero, regressiva, nei casi in cui l’imposta stessa va in direzione opposta rispetto al ciclo produttivo, è cioè dal consumatore al produttore, realizzando una diminuzione della domanda e, in ultima analisi, una contrazione dei prezzi.

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