TRASFERIMENTO DI SUCCURSALE

Il trasferimento di succursali non è espressamente disciplinato dal TUBC. Si ritiene però generalmente applicabile il regime previsto per la istituzione di nuove succursali anche al trasferimento di quelle esistenti. Rispetto alla precedente l.b. 1936, il TUBC prevede una disciplina meno rigorosa, informata al principio della libertà delle banche di stabilire la propria articolazione territoriale. Il trasferimento di succursali nel territorio italiano è rimesso interamente all’autonoma decisione della banca. La Banca d’Italia conserva però la facoltà di vietare lo stabilimento quando ricorrano motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca. La Banca d’Italia ha l’obbligo di una scrupolosa motivazione del divieto che deve basarsi su aspetti d’ordine aziendale e non su esigenze economiche del mercato. Un onere di comunicazione del trasferimento può tuttavia essere imposto dalla Banca d’Italia con apposite istruzioni emanate nell’ambito del generale potere di vigilanza informativa che spetta alla Banca medesima. In argomento si segnala che, mentre già dal 1978 il trasferimento delle succursali è divenuto parte integrante dei “piani sportelli” dettati dalla Banca d’Italia e finalizzati all’efficienza del sistema nel suo complesso, alcuni provvedimenti delle autorità di vigilanza intorno agli anni Ottanta avevano espressamente consentito il libero trasferimento delle succursali nell’ambito dello stesso comune o di singole aree di mercato, con il solo obbligo per le banche di informarne la Banca d’Italia.

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