TASSA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
Tributo, per tradizione classificato fra le tasse, che deve essere corrisposto dal soggetto interessato in relazione all’emanazione o al rinnovo di atti amministrativi o alla vidimazione di determinati documenti da parte di pubblici funzionari. L’ambito di applicazione del tributo è assai vasto e va quindi ben oltre le ipotesi di vere e proprie concessioni amministrative. Il legislatore, infatti, ha usato la nozione di concessione amministrativa in un significato più ampio di quello che le è proprio in diritto amministrativo, in modo da imporre a chi è interessato all’emanazione di un provvedimento dell’autorità di versare al fisco una determinata somma di denaro. Le modalità di riscossione possono essere assai varie: il prelievo può essere effettuato o al momento della richiesta del provvedimento (tassa di domanda) o contestualmente all’emanazione del provvedimento, o del rilascio dei documenti comprovanti la sua emanazione (tassa c.d. di rilascio); o a seguito della vidimazione di un provvedimento già emanato (e in tal caso la vidimazione finisce con l’essere una forma di rinnovo dell’atto). Altre volte, infine, il tributo deve essere versato annualmente, senza che sia necessario il compimento di atti amministrativi specifici, e ciò si verifica in presenza di atti con durata pluriennale (c.d. tasse annuali). Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano state pagate. La corresponsione del tributo viene effettuata mediante pagamento della somma di denaro stabilita dallalegge all’Ufficio del registro competente (o con versamento sul conto corrente a questo intestato), o in modo straordinario a mezzo di speciali marche, che devono essere annullate dal pubblicoufficiale competente. Il pagamento in modo ordinario della stessa può essere effettuato anche mediante versamento su apposito conto corrente postale intestato all’Ufficio concessioni governative di Roma, vincolato a favore della sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma. Va infine ricordato che per gli atti di competenza degli enti territoriali esistono appositi tributi locali, quali: le tasse sulle concessioni regionali, le tasse sulle concessioni provinciali (limitatamente alle province autonome di Trento e Bolzano) e, fino all’avvenuta istituzione dell’IRAP, le tasse sulle concessioni comunali. Quanto al contenzioso relativo alla tassa sulle concessioni governative, lo stesso deve seguire la via del ricorso gerarchico alla Direzione regionale delle entrate e al Ministro delle Finanze in secondo grado, oppure è consentito l’esperimento dell’azione giudiziaria, anche senza preventivo esperimento del ricorso amministrativo.