TAR
Acr di: Tribunale amministrativo regionale. È organo di giustizia amministrativa di primo grado, istituito con la l. 6.12.1971 n. 1034, attuativa dell’art. 125 Cost. In ciascun capoluogo di Regione ha sede un tribunale amministrativo regionale, i cui magistrati, distinti in referendari, primi referendari e consiglieri sono, unitariamente ai magistrati del Consiglio di Stato, unificati in un’unica magistratura. Le nomine a referendario sono conferite per concorso. Le nomine a primo referendario e a consigliere e i trasferimenti dei magistrati avvengono con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I criteri, talvolta peraltro derogabili, per la determinazione della competenza territoriale di ciascun tribunale amministrativo sono essenzialmente due: il primo è costituito dalla sede dell’organo e dell’ente che ha pronunciato l’atto impugnato; il secondo, dall’ambito territoriale di efficacia dell’atto, criterio a cui si ricorre nel caso in cui l’atto sia emesso da organi centrali di enti ultra regionali. Ai TAR sono attribuite: giurisdizione generale di legittimità su tutti gli atti amministrativi lesivi di interessi legittimi; giurisdizione di merito nei casi tassativamente indicati (p.e. i giudizi di ottemperanza, cioè i ricorsi diretti ad ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’autorità di conformarsi al giudicato dei Tribunali ordinari; giurisdizione in materiale elettorale; giurisdizione sui ricorsi per contestazione sui confini di Comuni o di Province); giurisdizione esclusiva nei casi tassativamente determinati (p.e. i ricorsi di spedalità e di ricovero di inabili al lavoro, i ricorsi contro atti o provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni o servizi pubblici). Nel caso di giurisdizione generale di legittimità, il giudice amministrativo accerta l’esistenza o meno dei vizi di legittimità ed eventualmente annulla l’atto illegittimo senza tuttavia avere facoltà di riformarlo o sostituirlo. Le materie in cui la competenza a pronunciarsi si estende anche al merito sono eccezionali (in deroga al principio generale del sindacato di sola legittimità) e tassative (ammesse nei soli casi previsti e disciplinati dalla legge). In queste ipotesi il giudice amministrativo, oltre ad annullare fatto, può anche riformarlo in tutto o in parte oppure sostituirlo. La giurisdizione esclusiva dei TAR, estesa cioè ai diritti soggettivi come agli interessi legittimi, ha anch’essa carattere eccezionale ed esclude la concorrenza di altre giurisdizioni, sia ordinarie che amministrative. Nei casi di giurisdizione esclusiva il ricorrente può richiedere l’annullamento dell’atto ed eventualmente la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento del danno; sono espressamente escluse dalla cognizione dei TAR in sede di competenza esclusiva le questioni di falso, quelle pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità delle persone fisiche e i diritti patrimoniali consequenziali alla pronuncia di illegittimità dell’atto. Il ricorso deve essere presentato dinanzi al TAR a pena di decadenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa del provvedimento (o comunque da quel momento anteriore in cui l’interessato abbia eventualmente avuto piena conoscenza di esso) da chi, ritenendosi danneggiato dall’atto della Pubblica Amministrazione abbia interesse all’annullamento di esso. L’interesse vantato dal ricorrente deve essere personale ed attuale, deve cioè essere proprio del ricorrente e sussistente al momento della presentazione del ricorso. Le sentenze del TAR sono appellabili avanti al Consiglio di Stato (v. Consiglio di Stato, funzione giurisdizionale).