TAEG
Acr.: di: Tasso Annuo Effettivo Globale (fr. Taux Annuel Effectif Global-TAEG; ingl. Annual Percentage Rate of Charge-APRC, in sigla anche APR). Il TAEG è il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua dell’ammontare del credito concesso. In alcuni documenti l’espressione inglese è, quindi, tradotta anche “costo totale del credito per il consumatore”. Esso deve essere indicato espressamente, in base al principio di trasparenza e a tutela del consumatore, in ogni operazione di credito al consumo. La materia è regolata dalla direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22.12.1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, modificata dalla direttiva 90/88/CEE del Consiglio del 22.2.1990 e dalla direttiva 98/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.2.1998 e, per le rilevazioni statistiche della BCE, dal Regolamento (CE) 63/2002 del 20.12.2001. La Francia è stato il primo Paese a rendere obbligatoria la pubblicazione del TAEG, con il decreto n. 944 del 1985, emanato in vista della prossima direttiva di armonizzazione comunitaria. Valgono nel nostro Paese l. 19.2.1992 n. 142, gli artt. 122 e sgg. del TUBC e il d.lg. 25.2.2000 n. 63. Per consumatore si intende la persona fisica che agisce per scopi che possono considerarsi estranei alla sua attività professionale o imprenditoriale. Per contratto di credito al consumo un contratto in base al quale il creditore (che, nel caso di finanziamento dell’acquisto di un bene, può essere il venditore del bene o una persona fisica o giuridica separata, p.e. una banca o una finanziaria) concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria. Il TAEG è definito dall’art. 1 bis della direttiva CE come il tasso annuo effettivo globale che rende uguali, su base annua, il valore attuale di tutti gli impegni esistenti o futuri presi dal creditore (quanto all’erogazione del prestito) al valore attuale di quelli assunti dal consumatore (per rimborsi e oneri). Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito (p.e. spese di istruttoria, capitalizzazione degli interessi, correlata alla periodicità delle rate, commissione annua sul capitale iniziale). Nei casi in cui il finanziamento può essere ottenuto solo attraverso l’interposizione di un terzo, il costo di tale interposizione deve essere incluso nel TAEG. Ogni pubblicità relativa alle operazioni di finanziamento deve essere integrata con l’indicazione del TAEG e del relativo periodo di validità. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d’interesse o altre cifre concernenti il costo del credito, indicano il TAEG e il relativo periodo di validità. Dal TAEG si distinguono i due concetti introdotti dalla BCE nel 2001: il TEDS e il tasso annuo concordato.