SURROGAZIONE IPOTECARIA

Rimedio per il quale il creditore ipotecario che non riesca a soddisfarsi sul bene gravato dalla sua ipoteca, perché su di esso si è soddisfatto altro creditore di grado anteriore, prende il posto nell’iscrizione che quello aveva su altri beni del debitore, restando preferito ai creditori iscritti in precedenza (surrogazione del creditore perdente). Non può esercitarsi sui beni dati in ipoteca da un terzo, o alienati dal debitore, quando l’alienazione è stata trascritta anteriormente all’iscrizione del creditore che intende surrogarsi. Per far valere il diritto alla surrogazione deve essere eseguita annotazione in margine all’ipoteca del creditore soddisfatto; per l’annotazione deve presentarsi al conservatore una copia dello stato di graduazione dal quale risulta l’incapienza. La surrogazione nel grado ipotecario, oltre che in forza di legge, può avvenire per accordo fra le parti. Non è infatti vietato lo scambio del grado tra creditori ipotecari, purché esso non leda i creditori aventi gradi successivi. Si parla di postergazione e permuta di grado a seconda che lo scambio

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