SURROGAZIONE
Pagamento di un debito da parte di un soggetto diverso dall’obbligato, che dà luogo alla sostituzione del creditore con altra persona. Costituisce una figura di successione al creditore nel rapporto obbligatorio che si distingue dalla cessione di credito perché la surrogazione presuppone che l’obbligazione sia adempiuta e il creditore sia soddisfatto, mentre la cessione lascia intatta l’obbligazione preesistente. La surrogazione può essere convenzionale o legale. La prima può aver luogo, o per volontà del creditore, che ricevendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei propri diritti in modo espresso e contemporaneamente al pagamento; oppure per volontà del debitore, che, prendendo a mutuo una somma di denaro o altre cose fungibili al fine di pagare il suo debito, surroga il mutuante nei diritti del creditore, anche senza il consenso di questo. La surrogazione legale, invece, avviene nei casi elencati nell’art. 1203 c.c. e negli altri casi espressamente stabiliti in disposizioni di legge. La surrogazione può anche avvenire per il pagamento di parte del credito; in questo caso il terzo surrogato e il creditore concorrono nei confronti del debitore in proporzione di quanto loro è dovuto.