SUCCURSALE
Sede secondaria che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una banca e che svolge direttamente, in tutto o in parte, l’attività della banca (art. 1, comma 2, lett. e, TUBC; Tit. III, Cap. 2, delle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia). Il termine succursale ha sostituito nel TUBC quello di sportello bancario, usuale in precedenza nel linguaggio amministrativo del nostro Paese (v. anche articolazione territoriale delle banche). Le banche possono istituire succursali previa comunicazione alla Banca d’Italia. La scelta della localizzazione rientra nell’autonomia decisionale delle banche e dei gruppi bancari, che hanno solo l’obbligo di darne comunicazione alla Banca d’Italia e di attendere 60 giorni prima di dar corso all’apertura delle succursali. La Banca d’Italia può sospendere l’apertura per motivi attinenti all’adeguatezza delle strutture organizzative o della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della banca e del gruppo bancario di appartenenza (Istruzioni di vigilanza, Tit. III, cap. II, sez. II). Un limite esiste per le banche di credito cooperativo, che possono aprire succursali nella zona di competenza territoriale fissata dallo statuto e nei comuni non compresi in tale zona, purché nominativamente indicati nello statuto. Al di fuori della zona non possono essere istituite succursali né installati ATM (il divieto non vale, però, per i POS). La procedura autorizzativa semplificata del silenzio assenso non si applica per le banche che hanno iniziato a operare da meno di un anno e per le banche in amministrazione straordinaria. Queste banche devono presentare specifiche domande di autorizzazione alla Banca d’Italia.