SUCCESSIONE PER CAUSA DI MORTE
Si ha successione ereditaria quando un soggetto muore ed al suo posto subentra, nella titolarità di tutti o di alcuni dei suoi rapporti giuridici, un altro. La successione può avvenire a titolo universale (e allora si parla di successione ereditaria), oppure a titolo particolare (e allora si parla di successione a titolo di legato). La contrapposizione si fonda sul diverso titolo con cui opera la chiamata: infatti, mentre nell’ipotesi del legato quest’ultima concerne esclusivamente singoli rapporti, nel caso dell’eredità, essa comprende la universalità (od una quota) dei beni del defunto (art. 588 c.c.). Qualche problema potrebbe sorgere se nel testamento vi fosse l’indicazione di beni determinati: in tale ipotesi, tuttavia, la legge riconosce l’esistenza di una successione a titolo universale se risulta che il testatore, nel disporre dei singoli beni, abbia inteso assegnarli come quota dell’intero patrimonio. La distinzione tra le due forme di successione ha importanti conseguenze: così, se il legatario ne è esentato, l’erede è tenuto al pagamento dei debiti ereditari; se il legato si acquista senza bisogno di accettazione, l’eredità deve essere accettata. A seconda della fonte dalla quale è regolata, la successione può essere legittima o testamentaria. Alla prima si ricorre quando manca, in tutto od in parte, un testamento. In questo caso, mancando una volontà del defunto circa la sorte dei propri beni, interviene il regime stabilito dal legislatore per stabilire come essi debbano essere distribuiti. Si ha successione testamentaria, invece, quando il defunto, mediante testamento, specifica quali sono i soggetti ai quali andranno devolute leproprie sostanze ed i criteri secondo i quali queste dovranno essere ripartite. Se, però, al defunto sopravvivono stretti congiunti - il coniuge, i figli e, in mancanza di questi ultimi, i genitori - la legge stabilisce che una quota del patrimonio deve essere necessariamente attribuita a costoro. La quota in questione viene detta “di legittima” o “di riserva” e gli eredi che vi hanno diritto “legittimari”: ad essi, nel caso in cui non venga rispettata la quota cui hanno diritto, è riconosciuta una particolare azione (azione di riduzione) con la quale si chiede una riduzione delle disposizioni lesive in modo da integrare la quota di riserva. La successione si apre al momento della morte e nel luogo dell’ultimo domicilio (art. 456 c.c.). Essa ha per oggetto tutti i rapporti di natura patrimoniale che facevano capo al defunto, con esclusione di alcuni aventi un carattere più marcatamente personale (quali, p.e., l’usufrutto, l’uso e la rendita vitalizia).