STRUMENTO INNOVATIVO DI CAPITALE
Titolo, quali le preference share, emessi da controllate estere incluse nel gruppo bancario includibili nel computo del patrimonio di vigilanza e, precisamente, nel patrimonio di base. La computabilità è consentita solo in presenza di condizioni specificate per garantire pienamentela stabilità della base patrimoniale delle banche e cioè: a) la società bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo bancario, deve essere insediata in un paese della zona A (Paesi dell’OCSE più Arabia Saudita); b) i titoli devono essere irredimibili. L’eventuale facoltà di rimborso da parte dell’emittente non può essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall’emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d’Italia; c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l’ammontare dello step-up non può eccedere, alternativamente, i 100 punti base oppure il 50 per cento dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l’aumento di tasso; d) il contratto deve prevedere la possibilità di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell’esercizio precedente, la banca che controlla direttamente o indirettamente la società emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio; e) gli interessi non possono essere cumulabili (qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione è perso definitivamente); f) il contratto deve prevedere che le somme raccolte con l’emissione di titoli risultino nella piena disponibilità della banca medesima, qualora il requisito patrimoniale minimo complessivo della banca scenda al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio; g) in caso di liquidazione della banca, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio, devono essere subordinati a tutti gli altri creditori. H) deve esistere un apposito contratto (on-lending) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla banca a condizioni analoghe a quelle previste per l’emissione. La computabilità nel patrimonio di base individuale degli strumenti innovativi di capitale è autorizzata dalla Banca d’Italia dopo una valutazione caso per caso della rispondenza delle condizioni contrattuali ai requisiti predetti, verifica la coerenza della distribuzione del capitale e dei rischi tra le diverse componenti del gruppo bancario e fa conoscere le proprie valutazioni entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
Redattori e collaboratori: Andrea LORASCHI; Isacb