STRUMENTI IBRIDI DI PATRIMONIALIZZAZIONE
Passività irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell’emittente con il preventivo consenso della Banca d’Italia. Essi sono includibili nel computo del patrimonio di vigilanza e, precisamente, nel patrimonio supplementare quando il relativo contratto risponde a queste condizioni: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l’autorizzazione all’attività bancaria, le somme rivenienti dalle suddette passività e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire all’ente emittente di continuare l’attività; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misuranecessaria a evitare o limitare il più possibile l’insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione dell’ente emittente, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito al nulla osta della Banca d’Italia. Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione è richiamato il contenuto della clausola della lett. a) oltre all’eventuale condizione che il rimborso è subordinato al nulla osta della Banca d’Italia. La Banca d’Italia emana il provvedimento di consenso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta tenendo conto della capacità della banca di rispettare il requisito di adeguatezza patrimoniale complessivo.