STRUMENTI GIURIDICI COMUNITARI

Atti giuridici che possono essere adottati dal Parlamento europeo congiuntamente con il Consiglio dell’UE, dal Consiglio dell’UE, oppure dalla Commissione per assolvere alla missione della Comunità secondo i trattati istitutivi e nelrispetto del principio di sussidiarietà (v. principio di sussidiarietà). Essi sono cinque per la CE e l’Euratom (art. 249 e art. 161 dei rispettivi trattati) e quattro per la CECA (art. 14 del trattato istitutivo) elencati qui di seguito in ordine di incidenza sugli ordinamenti degli Stati membri.

CE ed Euratom CECA
art. 249 e art. 161 art. 14
Regolamento Decisione generale
Direttiva Raccomandazione
Decisione Decisione individuale
Raccomandazione  
Parere Parere

regolamentodirettivaraccomandazione e parererisoluzionedichiarazione
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