STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI
La riforma Vietti del diritto societario ha introdotto nel 6° comma dell’art. 2346 c.c. la figura degli strumenti finanziari partecipativi consentendo che una società a fronte dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi (compreso anche il diritto di conversione in altri strumenti finanziari o in partecipazioni azionarie), escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. Lo statuto disciplina con ampia libertà le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.