STRUMENTI FINANZIARI
La nozione di strumenti finanziari è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lg. 23 luglio 1996 n. 415 (art.1), in attuazione della direttiva comunitarian. 22 del 10.5.1993 relativa ai servizi di investimento. Gli strumenti finanziari fanno parte della categoria dei prodotti finanziari (insieme ai mezzi di pagamento e alle altre forme di investimento finanziario, che non sono strumenti finanziari: artt. 1.4 e 1.1 lett. u, TUF). Attualmente la definizione di strumenti finanziari è contenuta dell’art. 1 comma 2 del TUF che riporta un elenco (pressoché identico a quello del d.lg 1995/415), suddiviso in titoli di massa e contratti derivati (v. strumenti finanziari derivati). Appartengono alla prima categoria (titoli di massa): a) le azioni e in genere i titoli rappresentativi di capitale di rischio (come i certificati rappresentativi del rapporto di associazione in partecipazione), i titoli di Stato, le obbligazioni e gli altri titoli di debito (come la cambiale finanziaria, obbligazioni di enti locali e il certificato di investimento), se negoziabili sul mercato dei capitali; b) i titoli normalmente negoziati nel mercato monetario; c) quote dei fondi comuni d’investimento; d) titoli negoziati che consentono di acquisire i titoli precedentemente elencati e i relativi indici. Rientrano, invece, nella categoria dei contratti derivati: a) i contratti futures su strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici; b) contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, valute, merci e indici azionari (contratti swap); c) contratti a termine collegati a strumenti finanziari, tassi di interesse, valute, merci e relativi indici anche quando l’esecuzione avvenga mediante pagamento di differenziali in contanti; d) contratti di opzione di acquisto o vendita che abbiano ad oggetto strumenti finanziari, valute, tassi di interesse, merci e relativi indici; e) combinazioni dei contratti o dei titoli in precedenza menzionati. Il concetto di strumenti finanziari è più ampio di quello di valori mobiliari, che assorbe e sostituisce. Gli strumenti finanziari costituiscono l’oggetto dell’attività concernente i servizi di investimento, così come in precedenza il valore mobiliare costituiva l’oggetto dell’attività di intermediazione mobiliare.