STORNO
1. Nella contabilità pubblica e con riferimento al bilancio di previsione finanziario, lo storno si riferisce allo spostamento di uno stanziamento da una voce di bilancio adun’altra, in conseguenza di esigenze manifestatesi nel corso dell’esercizio. Così, p.e., eventuali nuove e maggiori spese possono essere fronteggiate con maggiori entrate o attraverso la riduzione di stanziamenti di spesa in capitoli diversi mediante storni da capitolo a capitolo, che devono essere approvati con legge. Per gli storni tra articoli diversi di uno stesso capitolo èsufficiente il decreto ministeriale.
2. Nel linguaggio commerciale, lo storno indica la facoltà di una delle parti di rescindere un contratto dietro versamento di un compenso a favore della parte contraente che ha aderito alla proposta di storno (v. recesso). Nelle scritture di assestamento (v. assestamento dei conti), redatte ai fini della determinazione del risultato economico di competenza dell’esercizio (v. competenza economica d’esercizio) si definiscono storni le registrazioni effettuate per rinviare al successivo esercizio costi o ricavi che non sono di competenza economica, anche se hanno già avuto la manifestazione finanziaria legata alla loro liquidazione e/o al relativo pagamento o incasso.