STATUTI DELLE FONDAZIONI DI ORIGINE BANCARIA
La l. 30.7.1990 n. 218 ha consentito alle banche costituite in enti pubblici economici, e segnatamente alle Casse di risparmio ed ai Monti di credito, di scorporare l’azienda bancaria e di conferirla ad una società per azioni, avente l’operatività creditizia consentita dal d.lg. 14.12.1992 n. 481. L’ente residuante, a norma dell’art. 2 della stessa legge, è stato costituito in fondazione, ora con fondo e composizione associativa ora istituzionale, il quale riceve dal d.lg. 20.11.1990 n. 356, attuativo della l. 30.7.1990 n. 218, una particolare configurazione pubblicistica, confermata dal d.lg. 17.5.1999 n. 153. Si tratta di fondazioni dotate di larga autonomia statutaria, in ragione delle limitate prescrizioni normative, i cui statuti, però, sono sottoposti all’approvazione del Ministero del Tesoro, su parere del CICR. La normativa fissa rigidamente un oggetto della fondazione, la gestione di controllo della partecipazione dell’azienda creditizia, ovviamente, però, in chiave dinamica; la Fondazione, infatti, può acquistare o cedere quote di minoranza dell’azienda bancaria, seppure, ove le azioni non siano quotate in borsa, a seguito di complesse procedure (art. 13 d.lg. 20.11.1990 n. 356). Ove, viceversa, la Fondazione voglia cedere la maggioranza delle azioni ad altri enti pubblici, l’operazione deve essere approvata dal Ministerodel Tesoro, sentito il CICR. Quando invece la Fondazione cedesse a privati quote di controllo, dovrà farsi autorizzarel’operazione da un’apposita delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Tesoro e sentita la Banca d’Italia, con comunicazione alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento; l’autorizzazione viene concessa solo in vista di obiettivi di rafforzamento dimensionale, patrimoniale o internazionale del sistema creditizio. La Fondazione che abbia ceduto la partecipazione di controllo della conferitaria può, previa approvazione del Ministro, acquisire il controllo di altra società bancaria. Accanto a questo munus fondamentale, la cui ratio è quella di preservare la proprietà pubblica delle aziende scorporate, le Fondazioni hanno finalità di pubblico interesse. L’art. 12 del d.lg. 20.11.1990 n. 356 stabilisce, infatti, che esse devono perseguire scopi di pubblico interesse ed utilità sociale, preminentemente nei campi della ricerca scientifica, dell’istruzione, della sanità e dell’arte, cui possono aggiungersi finalità originarie in tema di tutela delle categorie sociali più deboli. La l. 11.8.1991 n. 266 ha arricchito tali finalità introducendo il vincolo di destinazione di una quota del 15% a favore dei fondi regionali per i centri di servizio del volontariato. La struttura organizzativa delle Fondazioni è rimessa in larga misura agli statuti, prevedendo la legislazione che esse debbano comunque avere un organo di amministrazione ed uno di controllo e, implicitamente tramite il rinvio alle disposizioni sulle nomine governative dei vertici bancari pubblici (art. 11, comma 2 d.lg. 20.11.1990 n. 356), un Presidente e un Vicepresidente. Il d.lg 17.5.1999 n. 153, all’art. 4, ha stabilito come principi cui debbono conformarsi gli statuti nel definire l’assetto organizzativo delle Fondazioni, anzitutto la previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo. In ordine poi all’organo di indirizzo, ad esso deve essere attribuita la competenza sulla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifi ca dei risultati della medesima. Nell’ottica di un maggiore radicamento dell’attività dell’ente nel territorio in cui il medesimo opera, sempre all’interno dell’organo di indirizzo, si richiede la presenza di una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all’art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione, nonché l’apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l’attività della Fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. A questo proposito, a salvaguardia dell’indipendenza dei componenti dell’organo di indirizzo e degli organi delle Fondazioni, i soggetti cui è attribuito il potere di designare detti componenti non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle Fondazioni; inoltre, è espressamente indicato che i componenti dell’organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono. Queste previsioni ricevono poi ulteriore conferma dal fatto che i soggetti svolgenti funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le Fondazioni non possono ricoprire dette funzioni presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei confronti del pubblico, di limitato rilievo economico o patrimoniale. Si è previsto inoltre che le Fondazioni di origine associativa possano, nell’esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell’assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell’organo di indirizzo. All’assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei componenti dell’organo medesimo e, in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall’assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l’organo di indirizzo. Infine, gli statuti dovranno attribuire all’organo di amministrazione i compiti di gestione della Fondazione, nonché quelli inerenti all’impulso dell’attività della medesima, nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall’organo di indirizzo. Le Fondazioni, con i descritti caratteri strutturali ed organizzativi, hanno, nella normativa, una disciplina dell’operatività. In via generale, l’art. 11, comma 2, del d.lg. 20.11.1990 n. 356 afferma che esse hanno piena capacità di diritto pubblico e privato, nel senso che hanno una limitata capacità pubblicistica per i pochi atti di rilevanza appunto pubblica (bilanci ed atti erogativi), ed un’amplissima autonomia privatistica. Per il più particolare regime delle attività nominate, il d.lg. 356/1990 statuisce il divieto dell’esercizio dell’impresa bancaria, confermato dal d.lg 153/99, il quale, all’art. 6, consente la detenzione di partecipazioni di controllo esclusivamente in enti e società che abbiano come unico oggetto l’esercizio di imprese strumentali. Nei settori della gestione patrimoniale e di pubblica utilità, le Fondazioni hanno la facoltà di compiere tutte le operazioni ammesse del diritto civile. Inoltre, l’art. 3 del d.lg 153/99 prevede che esse operino nel rispetto del principio di economicità della gestione, e che possano esercitare imprese solo se direttamente strumentali a fini statutari, ed esclusivamente nei settori rilevanti. Sotto il profilo contabile, le Fondazioni sono tenute a formare ed approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, atti sicuramente tipici degli enti pubblici, anche se la forma dei documenti contabili è quella civilistica. I bilanci sono approvati dal Tesoro, anche mediante silenzio-assenso trascorsi 60 giorni dal momento del pervenimento degli atti all’autorità vigilante. Il Ministero del Tesoro, infatti, esercita la vigilanza su tali enti, potendo disporre ispezioni e richiedere informazioni anche periodiche, da trasmettersi anche alla Banca d’Italia.