STABILE ORGANIZZAZIONE
1. In base all’art. 1 del d.p.r. 31.3.1988 n. 148, sono considerati residenti ai fini dell’applicazione della normativa valutaria, fra gli altri, le persone giuridiche, associazioni e organizzazioni che hanno sede all’estero e sede secondaria in Italiaper quanto riguarda le attività esercitate in Italia con “stabile organizzazione”. Viceversa, non sono soggette alla disciplina valutaria italiana le attività svolte all’estero da residenti ed esercitate attraverso una stabile organizzazione. Al concetto di stabile organizzazione fanno riferimento anche le norme tributarie (artt. 112 e 113 TUIR accordi internazionali contro la doppia imposizione). La normativa italiana identifica la stabile organizzazione facendo riferimento alla nozione emergente a livello internazionale (particolarmente in sede OCSE): in pratica si tratta di una “sede fissa di affari in cui l’impresa esercita in tutto o in parte la sua attività”. Occorre dunque una struttura logistica (sede, succursale, ufficio, officina, laboratorio, miniera, cantiere con durata superiore ai 12 mesi) e l’esercizio di una attività. Da quest’ultimo punto di vista occorre dire che non possono essere considerate stabili organizzazioni le attività di carattere preparatorio o ausiliario, di deposito, esposizione, consegna, raccolta di informazioni, approvvigionamento ecc In mancanza di installazione fissa, si ha comunque stabile organizzazione nel caso di persona fisica che opera per conto dell’impresa estera, purché non si tratti di un intermediario indipendente.
2. Per il diritto comunitario “stabile organizzazione” designa ogni sede fissa di affari (situata in uno Stato membro) attraverso la quale una società di un altro Stato membro esercita in tutto o in parte la sua attività e i cui utili sono soggetti ad imposta nello Stato membro nel quale essa è situata ai sensi del pertinente trattato fiscale bilaterale o, in assenza di un siffatto trattato, ai sensi del diritto interno.