SOCIETÀ CONSORTILI
La crisi finanziaria delle imprese, specie qualora sia determinata da un eccessivo indebitamento in presenza di tassi elevati, può superarsi attraverso un aumento del capitale di rischio. In tale prospettiva si è ritenuto, anche per l’inadeguatezza del mercato azionario, di consentire alle banche, in via eccezionale, di partecipare al processo di ristrutturazione finanziaria delle imprese. La l. 5.12.1978 n. 787 ha previsto la possibilità per gli istituti e le banche di partecipare, previa autorizzazione della Banca d’Italia, a società consortili per azioni aventi per oggetto esclusivo la sottoscrizione e la vendita di azioni e di obbligazioni convertibili in azioni emesse da imprese industriali in connessione con un piano di risanamento, a determinate condizioni, da società che controllano le imprese industriali da risanare. La partecipazione delle banche alle società consortili, agevolate da significativi incentivi fiscali, è stata prevista come volontaria. La l. 3.4.1979 n. 95 ha peraltro attribuito al Ministero del Tesoro il potere di imporre alle banche creditrici di consorziarsi per conseguire le finalità di risanamento delle grandi imprese in crisi, con divieto, in caso di rifiuto, di iniziare o proseguire per due anni azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa debitrice da risanare. La stessa legge ha previsto la possibilità che siano costituite dalle società consortili società per azioni per l’acquisto di aziende o impianti appartenenti a imprese in amministrazione straordinaria. Sono stati posti limiti temporali sia alla costituzione delle società consortili (tre anni dall’entrata in vigore della legge), sia alla loro durata (cinque anni). Accanto ad una prevalente partecipazione delle banche, la legge ha ammesso la partecipazione alle società consortili, nella misura massima del 40% del capitale sociale, anche di enti o società di diversa natura. Limiti (offerta pubblica in borsa o al mercato ristretto per almeno tre riunioni) sono stati posti anche per quanto riguarda le alienazioni delle azioni e delle obbligazioni convertibili di società quotate in borsa o al mercato ristretto detenute in portafoglio dalle società consortili. La vigilanza sulle società consortili è stata riservata alla Banca d’Italia con applicazione, in quanto compatibili, delle norme della legge bancaria. La legge ha richiesto, per la costituzione delle società consortili, l’adozione della forma delle società per azioni ed ha escluso che possano applicarsi le disposizioni in tema di consorzi; le stesse non sono quindi qualificabili come consorzi in senso tecnico, ma sono società finanziarie che svolgono attività esclusiva di assunzione di partecipazione in altre società. Minoritaria è l’opinione che considera le società consortili vere e proprie banche in quanto la loro attività consisterebbe, sia pure attraverso l’utilizzazione di uno strumento atipico, nell’erogazione del credito