SOCIETÀ BANCARIE DERIVANTI DA RISTRUTTURAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Nel quadro della ristrutturazione degli enti pubblici creditizi, la l. delega 30.7.1990 n. 218, attuata - in subiecta materia - dal d.lg.20.1l.1990 n. 356, ha previsto la possibilità di conversione di detti enti in enti pubblici che svolgono attività bancaria indirettamente attraverso spa bancarie. La previsione di questo sdoppiamento della banca pubblica trae origine dalla constatazione che il modello della spa si è rivelato struttura organizzativa più idonea, rispetto a quella dell’ente pubblico economico, per l’esercizio di attività in regime di concorrenza con altre imprese (pubbliche e private). La nuova disciplina (legale; ma la previsione dev’essere anche richiamata negli Statuti delle singole spa bancarie ex art. 19, comma 2, d.lg. 20.1l.1990 n. 356) prevede il mantenimento in mano pubblica del controllo,diretto o indiretto, delle banche pubbliche, stabilendo che la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria delle società bancarie derivanti dalle ristrutturazioni deve appartenere a enti pubblici o a società finanziarie o bancarie nelle quali la maggioranza delle azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria appartenga a uno o più enti pubblici. Tuttavia, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze con comunicazione alle competenti commissioni parlamentari e sentita la Banca d’Italia che provvede all’istruttoria, può autorizzare il trasferimento di azioni o di diritti di opzione che comporti il venir meno del predetto controllo, diretto o indiretto, per conseguire anche uno solo degli obiettivi elencati all’art. 21 del decreto (rafforzamento del sistema creditizio italiano, rafforzamento della sua presenza internazionale, rafforzamentodella sua dimensione patrimoniale, raggiungimento di dimensioni che ne accrescano la capacità competitiva, altre finalità di pubblico interesse). Sono previsti tre tipi di operazioni di ristrutturazione: 1) trasformazione dell’ente creditizio pubblico in spa; 2) fusioni di enti creditizi pubblici, tra loro ovvero con societàbancarie, dalle quali risultino spa, sia mediante incorporazione sia mediante costituzione di nuovi soggetti; 3) conferimenti dell’azienda bancaria o di rami di essa effettuati da uno o più enti creditizi pubblici in spa di nuova costituzione o già esistenti. Gli enti creditizi che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare un progetto illustrativo delle operazioni deliberato dall’organo dell’ente competente in materia di modificazioni statutarie alla Banca d’Italia, la quale, sentita la Consob, riferisce al CICR. Il progetto è approvato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sentito il CICR e previo accertamento della rispondenza del progetto stesso alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio. I progetti ai quali partecipino enti aventi sede nelle Regioni a statuto speciale sono trasmessi, prima dell’approvazione, alle Regioni stesse per un parere da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta. Per la disciplina degli enti pubblici conferenti v. statuti delle fondazioni di origine bancaria. Le spa risultanti dalle ristrutturazioni sono enti di diritto privato assoggettati al regime ordinario delle spa bancarie e tuttavia con alcune particolarità, la prima delle quali riguarda la costituzione: ilconferimento dell’azienda bancaria può essere effettuato in una spa appositamente costituita anche con atto unilaterale della banca pubblica conferente. Altra particolarità è rappresentata dalla conversione dei titoli di partecipazione al capitale emessi dagli enti creditizi pubblici in azioni: le quote di partecipazione sono convertite in azioni ordinarie, le quote di risparmio in azioni di risparmio, le quote di risparmio partecipativo in azioni ordinarie salva la facoltà degli interessati di optare per la conversione, anche parziale, in azioni di risparmio. Ai soli fini della conversione, le società bancarie e le ocietà finanziarie capogruppo del gruppo creditizio derivanti dalle ristrutturazioni possono, in deroga all’art. 14 della l. 7.6.1974 n. 216, emettere azioni di risparmio anche se non quotate in Borsa. Le società bancariesuccedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche di cui erano titolari gli enti originari. In particolare, è espressamente prevista la conservazione dei privilegi e delle garanzie esistenti a favore degli enti originari senza bisogno di alcuna formalità o annotazione (tranne la pubblicazione con avviso sulla G.U.) e la possibilità che la denominazione delle società bancarie contenga, anche in deroga alle disposizioni vigenti, la denominazione degli enti originari. Alle società bancarie non si applicano invece le norme che disciplinano l’organizzazione degli enti da cui traggono origine. Successivamente, il d.lg. 17.5.1999 n. 153, in attuazione della legge delega 23.12.1998, n. 461, ha innovato profondamente la configurazione giuridica delle fondazioni bancarie. Il legislatore, infatti, ha proceduto ad un loro definitivo inquadramento tra “le persone giuridiche private senza scopo di lucro” sancendone la “autonomia statutaria e gestionale” e indirizzandole verso “scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico” (art. 2). In tale ambito, alle Fondazioni è consentito l’esercizio di imprese strumentali alle finalità statutarie (art. 3, comma 1), ma (e ciò costituisce l’aspetto più rilevante della riforma) è stato prescritto il preciso obbligo di dismettere le partecipazioni di controllo in società ed enti diversi da quelli strumentali, ed in primo luogo, quindi, nelle società conferitarie (art. 6). L’effettiva dismissione delle partecipazioni bancarie, alla fine di un periodo transitorio di quattro anni (o ulteriori due), dovrebbe essere garantita mediante il ricorso ad apposito commissario (art. 25).

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