SOCIETÀ BANCARIA OPERANTE A MEDIO E LUNGO TERMINE
Era prevista dalla l. 30.7.1990 n. 218 (art. 1) e dal d.lg. 20.11.1990 n. 356 (art. 18) per costituire in forma societaria le sezioni e gli istituti di credito speciale. I suoi tratti salienti erano rappresentati dalla veste giuridica (spa); dall’esenzione da obblighi e controlli per loro natura applicabili solo al breve termine (cioè alle banche); dall’ampliamento generalizzato dell’oggetto sociale (era concesso alle società bancarie di esercitare anche attività a medio e lungo termine non previste dai vecchi statuti degli enti originari, purché tali attività fossero incluse nei nuovi statuti risultanti dalla conversione ex lege); dalla facoltà di emissione di obbligazioni stanziabili e ammesse di diritto alle quotazioni. Questa figura è stata abrogata dal TUBC che ha ammesso la possibilità per tutte le banche di esercitare sia il credito a breve che quello a medio lungo termine, introducendo nel nostro ordinamento il modello della banca universale.