SOCIETÀ A CATENA

Soggetti giuridici collegati attraverso una serie di partecipazioni al capitale altrui, in modo tale che la prima società detiene il pacchetto di maggioranza di una seconda, la quale a sua volta ne controlla una terza e così via. Severi limiti nelle partecipazioni reciproche sono previsti dagli artt. 2359 bis e 2360 c.c. La società controllata non può acquistare né sottoscrivere azioni o quote della società controllante se non interamente liberate e solo con somme prelevate dalle riserve, esclusa quella legale. È, inoltre, vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni anche per interposta persona. Particolare rilevanza è stata data dal legislatore al fenomeno del collegamento fra società per mezzo dell’istituto dell’amministrazione straordinaria (v. risanamento finanziario delle imprese).

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