SOCIETÀ

1. Contratto. Negozio giuridico di natura contrattuale con il quale due o più persone conferiscono beni e/o servizi per svolgere un’attività economica in comune allo scopo di dividerne gli utili (art. 2247 c.c.). Appartiene alla categoria dei contratti di collaborazione, di cui costituisce la figura centrale e le cui caratteristiche si distinguono da quelle proprie dei contratti di scambio. Nel contratto societario, infatti, i soci mirano a conseguire profitti attraverso un’attività economica alla quale partecipano tutti, mentre nei contratti di scambio l’utile si consegue attraverso la prestazione dall’uno all’altro contraente. La disciplina delle società è contenuta negli artt. 2247 sgg. c.c. e cioè nel Titolo V del Libro V (del lavoro), nel titolo VI per le imprese cooperative e le mutue assicuratrici e il titolo XI per le disposizioni penali. La legge stabilisce caso per caso la forma che deve essere usata dalle parti: p.e., l’atto pubblico è richiesto dalla legge per la costituzione della società per azioni; la scrittura privata autenticata per la società semplice. Come tutti i contratti deve avere un contenuto lecito e possibile; possono essere parti oltre alle persone fisiche, anche le persone giuridiche. Con la stipulazione del contratto si costituisce la società. Scopo diverso ha l’iscrizione di quest’ultima nel Registro delle imprese, i cui effetti variano a seconda del tipo di società. Requisiti essenziali del contratto di società sono: il conferimento di beni (in denaro o in natura) o di servizi (esempio tipico: l’attività lavorativa); l’esercizio in comune dell’attività economica, elemento quest’ultimo che distingue la società da altre forme associative, quali le associazioni culturali; la partecipazione dei soci agli utili e alle perdite, in proporzione ai rispettivi conferimenti, con divieto del patto leonino.

2. Tipi di società. Il contratto appartiene alla categoria degli atti tipici, nel senso che coloro che vogliono intraprendere un’attività economica in forma societaria possono servirsi soltanto dei tipi di società regolati dalla legge. Nel nostro ordinamento esistono sei forme tipiche di società che la dottrina distingue in due specie: le società di persone e le società di capitali. Sono società di persone: la società semplice (ss), la società in nome collettivo (snc), la società in accomandita semplice (sas). Sono società di capitali: la società a responsabilità limitata (srl), la società per azioni (spa), la società in accomandita per azioni (sapa). Casi particolari di società di persone che non rispettano tutte le formalità tipiche previste dalla legge sono la società irregolare e di fatto e la società occulta. Altro tipo di società è costituito dalla società cooperativa (di cui la mutua assicuratrice è una forma particolare) che, sulla carta (art. 2511 c.c.), ha scopo mutualistico. La tipicizzazione si estende a disegnare tipi di società specializzate nell’operare in settori particolari come p.e.: società consortili, società di gestione del risparmio (SGR), società di gestione accentrata, società di gestione dei mercati regolamentati, società di intermediazione mobiliare (SIM), società di investimento a capitale variabile (SICAV), società di revisione, società di venture capital, società di sperimentazione gestionale, società di trasformazione urbana, società fiduciaria, società finanziaria, società finanziaria regionale, società mista di enti locali, società organismi di attestazione, società per la cartolarizzazione dei crediti.

3. Formalità di costituzione. Ragione sociale e denominazione sociale. Per le società commerciali vige l’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese, tenuto dalla cancelleria del tribunale; l’originale dell’atto costitutivo, con sottoscrizione autenticata (ovvero una copia autentica,se è redatto per atto pubblico) deve essere depositato per l’iscrizione, entro trenta giorni, a cura degli amministratori o del notaio che ha ricevuto l’atto. Se questi non vi provvedono, l’iscrizione può essere richiesta da ciascun socio a spese della società. La mancata iscrizione nel Registrodelle imprese non comporta la nullità del contratto, ma dà vita a una società irregolare, cui si applicano le norme sulla società semplice. Le società hanno una loro sede legale, un nome, detto ragione sociale per le società personali, o denominazione sociale per le società di capitali e vari organi, quali l’assemblea (v. assemblea delle società di capitali), l’amministratore, o il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, alcuni dei quali possono però mancare per alcuni tipi di società.

4. Oggetto. Riguardo alla natura dell’attività economica svolta, la legge distingue le società esercenti le attività commerciali, elencate nell’art. 2195 c.c., dalle altre. Queste ultime sono regolate dalle disposizioni che la legge detta per la società semplice, sempre che i soci non abbiano espressamente convenuto di voler costituire l’ente in una delle forme previste per le società commerciali.

5. Personalità giuridica e responsabilità dei soci. Le società di persone sono sprovviste di personalità giuridica, con la conseguenza che i soci sono solidalmente e illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali. Tuttavia, qualora la particolare struttura della società lo consenta (come nel caso della società in accomandita semplice) e quando è ammesso un patto espresso (come nella società semplice) la responsabilità di alcuni soci può essere limitata. Le società di capitali sono invece provviste di personalità giuridica e costituiscono pertanto veri e propri soggetti di diritto che agiscono attraverso i propri organi (rapporto di rappresentanza organica o istituzionale). Per gli obblighi assunti dall’ente risponde unicamente la società con il suo patrimonio e la responsabilità dei soci resta limitata alla quota posseduta. La società cooperativa può anch’essa essere a responsabilità illimitata o limitata dei soci.

6. Per le società commerciali vige l’obbligo dell’iscrizione nel Registro delle imprese; l’originale dell’atto costitutivo, con sottoscrizione autenticata (ovvero una copia autentica, se è redatto per atto pubblico) deve essere depositato per l’iscrizione, entro trenta giorni, a cura degli amministratori o del notaio che ha ricevuto l’atto; se questi non vi provvedono, l’iscrizione può essere richiesta da ciascun socio a spese della società. La mancata iscrizione nel Registro delle imprese non comporta la nullità del contratto, ma dà vita a una società irregolare, cui si applicano le norme sulla società semplice. Le società hanno una loro sede legale, un nome, detto ragione sociale per le società personali, o denominazione sociale per le società di capitali e vari organi, quali l’assemblea, l’amministratore, o il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale, alcuni dei quali possono però mancare per alcuni tipi di società.

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