SISTEMI DI SCAMBI ORGANIZZATI

Acr.:SSO. Insieme di regole e strutture, anche automatizzate, definito dall’art. 78 TUF, che consente in via continuativa o periodica di raccogliere e diffondere proposte di negoziazione di strumenti finanziari e di dare esecuzione a detteproposte, incrociandole fra loro o eseguendole in proprio in modo che il contratto si concluda per il tramite del sistema stesso. In inea con le disposizioni della direttiva comunitaria sui servizi di investimento, che aveva fatto venir meno il monopolio delle borse valori nell’offerta di servizi di negoziazione per i titoli da esse trattati, e secondo il principio che i mercati si costituiscono e si sviluppano sulla base di iniziative private, il TUF ha ampliato pertanto le possibilità di concorrenza tra produttori di servizi di negoziazione. La borsa ed i mercati regolamentati rientrano nel più ampio ambito dei “mercati organizzati”, che comprendono anche quei sistemi che organizzano gli scambi al di fuori dei mercati regolamentati. I sistemi che organizzano gli scambi al di fuori dei mercati regolamentati entrano in competizione con essi nel caso in cui abbiano per oggetto strumenti finanziari quotati nella prestazione del servizio di organizzazione e di gestione delle negoziazioni, sebbene il principio di concentrazione degli scambi ancora vigente nel nostro paese attenui il fenomeno. Attualmente, infatti, strumenti finanziari quotati potrebbero essere negoziati in un sistema di scambi organizzati solo per quantitativi superiori a quelli stabiliti per i blocchi o, indipendentemente dalla dimensione dell’ordine, nel caso in cui i prezzi dei contratti fossero compresi, in ciascun istante, tra quello della migliore proposta in acquisto e quello della miglior proposta in vendita (cosiddetta regola della best execution). Mentre l’esercizio di un mercato regolamentato è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, previa la verifica di determinati requisiti di capitale, di professionalità e onorabilità, al fine di garantire un ordinato funzionamento del mercato e un’adeguata tutela degli investitori, l’attività consistente nell’organizzazione di scambi su strumenti finanziari fuori dai mercati regolamentati non è soggetta ad autorizzazioni amministrative, ma il legislatore ha ritenuto necessario che un livello minimo di trasparenza fosse garantito ugualmente agli investitori. Gli organizzatori dei sistemi di scambi organizzati devono assicurare che siano predisposte procedure elettroniche per la registrazione delle operazioni concluse e debbono comunicare alla Consob gli elementi informativi in tema di regole di funzionamento del sistema, con particolare riferimento al processo di formazione dei prezzi, alle strutture utilizzate e alle relative modalità di funzionamento, agli operatori partecipanti e agli strumenti finanziari trattati. L’innovazione tecnologica ha determinato profondi cambiamenti nelle caratteristiche e nelle modalità di offerta di prodotti e servizi finanziari, nei sistemi di contrattazione e nella struttura dei mercati. Gli effetti di tale processo di innovazione, con la nascita di nuove figure di fornitori di servizi di negoziazione (in particolare gli ATS), sono rappresentati dalla riduzione dei costi di contrattazione, dalla maggiore facilità di accesso alle informazioni e dalle maggiori informazioni disponibili, nell’ampliamento della gamma di prodotti e servizi offerti, in un aumento della competizionee della specializzazione dei mercati e degli intermediari.

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