SBLOCCO DELLE CASSETTE DI SICUREZZA

Apertura forzata di una cassa metallica racchiusa nei locali blindati delle banche e data in locazione al cliente per la custodia dei valori. Tale operazione, che si svolge alla presenza di un notaio, è prevista nei casi di successione, richiesta giudiziale, morosità nel pagamento del canone, perdita della chiave. In quest’ultimo caso l’utente deve avvisare la banca, che provvede, con la presenza del titolare, all’apertura della cassetta ed a sostituire la serratura a spese dell’utente. Nell’ipotesi di fallimento dell’intestatario,la banca deve sigillare la cassetta di sicurezza e potrà consentirne l’apertura solo al curatore, appositamente autorizzato dal giudice. La locazione delle cassette di sicurezza risulta da una polizza, con scadenza generalmente annuale. Il contratto scaduto, se non è stato disdetto, si rinnova tacitamente, per un eguale periodo. Se, scaduto il contratto, il canone non viene pagato, la banca “intima il pagamento all’intestatario, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e, decorsi sei mesi dall’intimazione, può chiedere al pretore, l’autorizzazione ad aprire la cassetta”. Tutte le spese derivanti alla banca in seguito allo sblocco delle cassette, per pignoramenti o sequestri, operati contro il cliente, sono a carico dello stesso.

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