SANZIONE PENALE

Rappresenta il “castigo” che lo Stato, attraverso l’autorità giudiziaria, a conclusione di un processo, infligge a un soggetto che abbia commesso un reato. Sanzione penale e pena sono sinonimi e, secondo l’art. 27, comma 3, Cost., debbono “tendere alla rieducazione del condannato” e si concretizzano nella limitazione della libertà personale o nell’obbligo del pagamento di una somma di denaro. La responsabilità penale è personale (art. 27 Cost.) e, pertanto, la sanzione penale può essere inflitta soltanto all’autore materiale del reato (o al concorrente nel reato ai sensi degli artt. 110 e ss. c.p.). Le pene principali, previste dal nostro ordinamento, sono, per i delitti, l’ergastolo, la reclusione, la multa e, per le contravvenzioni, l’arresto e l’ammenda. Inoltre, sono previste pene accessorie che normalmente conseguono di diritto dalla condanna, fra cui si possono ricordare l’interdizione da una professione o arte, la sospensione dall’esercizio da una professione o arte, la pubblicazione della sentenza penale di condanna, la sospensione dall’esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

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