SANZIONE FISCALE

Atto punitivo, collegato all’accertamento delle imposte, che lo Stato, per mezzo dei suoi organi, infligge al soggetto inadempiente per tutelare la pretesa tributaria. Il sistema delle sanzioni tributarie amministrative è stato completamente rielaborato dal legislatore attraverso i d.lg. 18.12.1997 n. 471, 472 e 473, rispettivamente recanti la disciplina delle sanzioni applicabili in materia di imposte dirette e di IVA, le disposizioni generali, la revisione delle sanzioni in materia di tributi sugli affari, sulla produzione, sui consumi oltre che di altri tributi indiretti. In particolare, si segnalano quelli che sono i principi generali ispiratori della riforma attuata. Anzitutto, si è adottata un’unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, in luogo della pena pecuniaria e della soprattassa in precedenza contemplate. In specie, le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie (p.e. interdizione da cariche societarie, dal conseguimento di licenze ecc.) tassativamente previste e irrogabili solo nei casi espressamente previsti. Sono poi stati fissati il principio di legalità (per cui la sanzione deve essere prevista da una norma di legge), oltre che quelli di imputabilità (per cui non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento della commissione del fatto, non aveva, in base ai principi indicati nel codice penale, la capacità di intendere e volere) e di colpevolezza (per cui nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa). È prevista la riferibilità della sanzione alla persona fisica autrice della violazione; sono stati esplicitamente disciplinati gli istituti del concorso e della continuazione; sono state riviste le entità delle sanzioni concretamente applicabili, attuando una migliore commisurazione delle stesse all’entità soggettiva ed oggettiva delle violazioni commesse; è stato disciplinato in maniera uniforme il procedimento di irrogazione delle sanzioni, al fine di consentire al contribuente una efficace difesa e, al contempo, una sollecita esecuzione del provvedimento sanzionatorio. Accanto ai principi di carattere generale citati, la riforma ha attuato una completa revisione e riorganizzazione delle sanzioni applicabili negli specifici settori impositivi, abolendo le anomalie del previgente sistema, coordinando ed omogeneizzando la frammentaria disciplina antecedente. Si ricorda che con d.lg. 10.03.2000 n. 74 è stata attuata la riforma dei reati in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto (v. frode fiscale).

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