SANZIONE AMMINISTRATIVA

Tipo voce : Glossario

Provvedimento punitivo emesso da un’autorità amministrativa in conseguenza di una violazione di disposizioni di legge o di regolamento e cioè di un illecito amministrativo. Per il criterio nominalistico dell’art. 17 c.p., ribadito dall’art. 39 c.p. (“i reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice”) l’illecito amministrativo non è reato. Le sanzioni amministrative possono consistere nel pagamento di una somma di denaro (sanzione pecuniaria), nell’obbligo di ripristino di una situazione di fatto modificata abusivamente (sanzioni ripristinatorie, come l’ordine di demolizione di opere abusive in materia urbanistica), in altri effetti negativi (pena accessoria interdittiva; sanzione disciplinare come la sospensione dall’impiego per i pubblici dipendenti). Nell’ordinamento in vigore dopo la l. 24.11.1981, n. 689 (legge che per la prima volta affronta organicamente la disciplina) l’illecito amministrativo è stato costruito sul modello dell’illecito penale (principio di legalità, riserva di legge, divieto di analogia e retroattività) e risponde all’esigenza di surrogare lo strumento penale alle “microlesioni” di beni giuridici (i.e. interessi protetti). L’illecito amministrativo non è tuttavia completamente assimilabile a quello penale e presenta una disciplina originale consentendo, p.e., forme di responsabilità solidale e di responsabilità obiettiva. La disciplina generale delle sanzioni amministrative pecuniarie è contenuta nel capo I della l. 1981/689. Le altre sanzioni sono disciplinate dalle leggi speciali che le concernono.Le sanzioni amministrative seguono il regime degli atti amministrativi e dunque sono assistite dall’esecutorietà, possono cioè essere applicate ed eseguite senza l’intervento dell’autorità giudiziaria, ferma restando la garanzia della tutela giurisdizionale avverso il provvedimento con cui esse sono state erogate. La giurisdizione in tema di ricorsi avverso tali provvedimenti è stata devoluta dal d.lg. 30.12.1999 n. 507, in via generale, al Giudice di pace. Sono state tuttavia escluse, per la rilevante difficoltà di accertamento, le materie societarie, dell’intermediazione finanziaria tributaria e valutaria, per le quali resta ferma la competenza in via generale del Tribunale in composizione monocratica. Il d.lg. 1999/507 ha inoltre riformato profondamente il sistema sanzionatorio previsto in materia di emissione di assegni senza autorizzazione o senza provvista, configurando le fattispecie appena richiamate come illeciti amministrativi cui sono riconducibili sanzioni amministrative principali di natura pecuniaria e accessorie di carattere interdittivo. La sanzione amministrativa è stata sempre più utilizzata dal legislatore nell’ambito degli illeciti d’impresa perché riferibile tanto alle persone fisiche quanto alle persone giuridiche e aperta a una varietà di modelli sanzionatori (p.e. le pene accessorie interdittive). In questa prospettiva si vedano le sanzioni contenute nel TUF (parte V, titolo II, artt. 188-196) e nel TUBC (titolo VIII, capo VI, artt. 144-162).

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