SALVO PROVA
Clausola comunemente inserita nei contratti di vendita dei macchinari, che necessitano di un collaudo ai fini dell’accertamento qualitativo, per verificarne cioè il buon funzionamento e per controllare la conformità delle prestazioni con quelle stabilite in contratto. Per l’inserimento di questa clausola, fin tanto che la prova non è stata effettuata, la validità del contratto resta “sospesa”. Di solito nel contratto vengono indicate le modalità tecniche con cui debbono essere eseguite le prove del macchinario oggetto della compravendita e il luogo del loro svolgimento. In mancanza di specifiche pattuizioni s’intende che le prove avvengano presso lo stabilimento di produzione dei macchinari, anche per l’attrezzatura tecnica di cui normalmente questa dispone. Poiché le spese relative alla “prova” della merce compravenduta possono raggiungere, in alcuni casi, cifre elevate, è bene prevedere in contratto se debbono essere addebitate al compratore o al venditore.