SALVO INCASSO
Clausola inserita nel mandato con il quale il cliente conferisce alla banca l’incarico di curare l’incasso di ricevute, titoli di credito ed effetti in genere (v. presentazione all’incasso). Per essa, la banca metterà a disposizione del cliente il controvalore degli effettiversati salo dopo che questi siano stati materialmente incassati e salvo, comunque, il diritto della banca di ritenere sulle somme riscosse le commissioni e i diritti che le spettano in base al contratto. Tale clausola viene abitualmente adottata quando il cliente non sia conosciuto dalla banca, o quando con esso la banca svolga scarsi affari o, ancora, quando è sconosciuta o di dubbia solvibilità la parte cui compete il pagamento dell’effetto.