SALVO ASSAGGIO

Clausola che ricorre nel commercio dei prodotti commestibili, inserita nel contratto di vendita nella parte relativa all’accertamento della qualità della merce. Tale clausola configura una condizione sospensiva del contratto sino allo scioglimento della riserva connessa alla comunicazione del gradimento della merce da parte del compratore.Nel contratto potranno essere indicati i termini entro cui tale gradimento dovrà essere espresso, decorsi i quali il contratto s’intenderà perfezionato in quanto la condizione sarà ritenuta verifi- cata. Ciò normalmente avviene, secondo gli usi commerciali, qualora la merce sia depositata presso il compratore, mentre se si trova presso il magazzino del venditore e il compratore, pur potendo disporne liberamente ai fini dell’accertamento della qualità, non effettua l’assaggioentro il periodo prefissato o contemplato dagli usi, il contratto dovrà considerarsi privo di efficacia.

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