SALVO ARRIVO

Clausola usata nei contratti di vendita, quando ricorre il trasporto marittimo. L’inserimento nel contratto del salvo arrivo o a felice arrivo della nave conferisce allo stesso natura di contratto condizionale, sottoposto cioè a condizione “sospensiva”, e quindi non produttivo di effetti giuridici fino all’arrivo della nave. Gli operatori commerciali, che normalmente richiedono l’inserimento di questa clausola nel contratto di vendita, attribuiscono particolare importanza alla disponibilità della merce acquistata, al punto che l’eventuale indennizzo da parte della compagnia di assicurazione per la perdita della merce non li soddisferebbe, e preferiscono subordinare l’efficacia stessa del contratto all’arrivo dei beni.

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