SALDACONTO

Il termine saldaconto ricorreva nell’art. 102 della l.b. del 1938, che riconosceva ad alcune categorie di enti creditizi, cioè istituto d’emissione, istituti di credito di diritto pubblico, BIN (v. banca di interesse nazionale) e casse di risparmio di una certa dimensione, la possibilità di ottenere il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. in base “all’estratto dei loro saldaconti certificato conforme alle scritturazioni da uno dei dirigenti dell’istituto interessato”. In assenza di una definizione legislativa, non era chiaro il significato proprio di tale termine che, del resto, era ignoto alla pratica bancaria. Il TUBC (che ha abrogato la l.b. 1936), all’art. 50 ha esteso la possibilità a tutte le banche e ha sostituito la parola “saldaconto” con estratto conto (art. 50 - Decreto ingiuntivo. “La Banca d’Italia e le banche possono chiedere il decreto d’ingiunzione previsto dall’articolo 633 del codice di procedura civile anche in base all’estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata, il quale deve altresì dichiarare che il credito è vero e liquido”).

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