REWARD-BASED CROWDFUNDING

Tipo voce : Voci enciclopediche
Categorie:   Fintech   |   Strumenti e mercati finanziari  

Abstract
Il reward-based crowdfunding (o donation crowdfunding) è un modello di crowdfunding basato sul meccanismo della ricompensa: a fronte infatti dell’investimento nel progetto, al sostenitore è riconosciuto un premio. La ricompensa è di frequente costituita dalla prevendita del prodotto o servizio che si intende commercializzare, ma non sono escluse altre forme, come la possibilità di partecipare ad esperienze creative o eventi esclusivi. L’esistenza della ricompensa costituisce inoltre il tratto che permette di distinguere il crowdfunding di tipo reward da quello donation-based.

Che cosa è e come funziona il Reward-based crowdfunding
Il reward-based crowdfunding è un tipo di raccolta presso la folla in cui l’investitore riceve una ricompensa, in base all'importo investito nella campagna che si sostiene. In genere, il premio legato all’investimento può essere un prodotto o un servizio. L’esistenza della ricompensa è l’elemento distintivo che permette di distinguere il reward-based crowdfunding dal donation-based crowdfunding.
Frequentemente coloro che lanciano campagne di reward-based crowdfunding legano la ricompensa ad un’occasione di prevendita del prodotto o servizio che si intende commercializzare: in questo caso, si parla anche di pre-selling crowdfunding, nonostante tale maccanismo rappresenti di fatto il modo per coinvolgere i finanziatori nella determinazione delle caratteristiche del bene chiedendo loro pareri e consigli per la produzione del bene finale. Le caratteristiche fin qui delineate permettono di evidenziare come il reward-based crowdfunding sia fondamentale per avviare la produzione di un determinato prodotto/servizio che, in caso contrario, non avrebbe fondi necessari per la sua realizzazione.
Il funzionamento di una campagna reward-based permette quindi di verificare per tempo se esiste una domanda del bene o servizio che si intende produrre. In altre parole, se una campagna reward-based ha successo, è molto probabile che anche il prodotto che verrà successivamente lanciato sul mercato, avrà successo. L’esempio tipico di campagne reward-based in cui il premio è costituito da un pre-selling del prodotto è quello della produzione delle Opere Multimediali e Interattive (OMI), popolarmente conosciute come videogiochi. Ebbene l’industria videoludica, si avvale tantissimo delle campagne di reward-based crowdfunding permettendo agli investitori, spesso appassionati video-giocatori, di provare in anteprima le versioni beta dei nuovi giochi. In tale settore, lo strumento del reward-based crowdfunding si dimostra potentissimo in quanto consente di:
- verificare l’interesse del pubblico verso la nuova versione del gioco o il nuovo gioco;
- settare e perfezionare il gioco in base a reali esperienze di gioco dell’utente;
- fidelizzare l’investitore, spesso anche un giocatore, che si sentirà in una posizione privilegiata, potendo vivere l’esperienza di gioco prima che tutto il pubblico possa farlo.

Altri tipi di ricompense che possono essere riconosciute oltre a copie del prodotto/servizio, sono:
- collaborazioni o partecipazioni al progetto per cui si richiede il finanziamento;
- esperienze creative;
- partecipazioni ad eventi esclusivi;
- riconoscimenti in denaro.

Esistono poi casi in cui al finanziatore, oltre a condizioni di vantaggio connesse alla fruizione dei servizi erogati dalla società o all'acquisto dei suoi prodotti, potrà essere attribuito un eventuale diritto di opzione all'acquisto di quote o azioni in un momento successivo: in questo caso, si parla di pre-purchase model, modello ibrido fra tra il reward-based crowdfunding e l’equity-based crowdfunding. Anche tale tipologia di crowdfunding, può essere lanciata secondo il modello del crowdfunding ricorrente.
Dalla prospettiva di chi lancia la campagna di reward crowdfunding, diventa fondamentale stimare correttamente i costi del premio e eventuali costi accessori e di transazione.
Ad esempio se il premio è costituito dall’uso del prodotto in anteprima, quante copie occorrerà produrre? Quanto costerà spedirlo ai finanziatori?
O ancora, se la ricompensa è rappresentata dalla partecipazione ad un evento esclusivo, quanto sarà il costo dell’organizzazione?
Tale stima dei costi è importante perché per gli imprenditori che si avvalgono del reward-based crowdfunding è fondamentale mantenere l’impegno preso nei confronti del sostenitore della campagna: sottostimare i costi potrebbe significare non riuscire a mantenere gli impegni presi nei confronti degli investitori con conseguente perdita di fiducia e credibilità.
Onde evitare l'insorgere di eventuali inconvenienti, le piattaforme di crowdfunding impegnate nel reward-based non sono responsabili per l'adempimento totale o parziale dell'obbligazione da parte del progettista, ma il contratto è stabilito direttamente tra quest'ultimo e i sostenitori.

La normativa e fiscalità del reward-crowdfunding
La normativa del reward crowdfunding è legata a doppio filo alla presenza della ricompensa e non al meccanismo di donazione pura di tipo solidaristico che invece configura il donation-based crowdfunding. Per tale ragione, si configurano tre categorie giuridiche che è possibile per definire e disciplinare il reward-based crowdfunding. La prima è quella del pre-ordine legata al meccanismo di funzionamento dello strumento assimilato ad una prevendita (detta anche pre-selling) di un prodotto o di un servizio. Il Codice Civile (artt. 1326 e 1335) definisce tale operazione come un’operazione di e-commerce, che riguarda una compravendita futura che si perfeziona con la realizzazione del bene, alla quale poi si applicherà l'IVA e si emetterà fattura.
La seconda possibile forma giuridica in base alla disciplina civilistica (art. 793), è quella della donazione modale in cui viene riconosciuto un premio, non di valore monetario e di importo inferiore alla somma donata che, quando riguarda valori ingenti, richiede l’aggiunta di un atto notarile.
La terza tipologia configura invece, il royalty crowdfunding, in cui il premio è rappresentato da una ricompensa di natura monetaria che consiste in una condivisione dei profitti o dei ricavi associati all'investimento, ma senza alcun titolo di proprietà sul progetto né di rimborso del capitale. Per questo motivo la disciplina del modello, in genere, è riferibile alle norme sull'associazione in partecipazione (artt. 2549 ss. c.c.), in cui chi finanzia partecipa in quota agli utili generati.

Nella prima configurazione giuridica si parla di compravendita futura, in quanto si è di fronte ad una prevendita di beni o di servizi che verranno, rispettivamente, realizzati ovvero erogati grazie alla raccolta di denaro effettuata; al contrario, nel caso della donazione modale possono verificarsi due diverse circostanze: o i premi hanno un valore simbolico - ma trattandosi comunque, di prodotti o servizi vanno assimilati a una prevendita, o reward crowdfunding viene assimilato ad una vera e propria donazione e, allora, in questo specifico caso, si rientra nel modello di finanziamento collettivo del donation-based.
La differente lettura giuridica del reward crowdfunding ha come conseguenza diretta l’insorgere di differenti opportunità per i gestori delle piattaforme, ma anche diverse possibili applicazioni o esenzioni dell’IVA sui progetti che vengono proposti.
In tema di IVA, nel 2015 il Value Added Tax Commitee della Commissione Europa si è espresso, delineando alcune linee guida, seppur non vincolanti sul tema, che distinguono l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in base alle diverse configurazioni giuridiche individuate.

In tal senso si potranno verificare tre differenti casistiche principali:
1. quando il reward-based crowdfunding si configura come in un’operazione di pre-selling di un prodotto è prevista l’applicazione dell'IVA;
2. quando i premi, beni o servizi, di una campagna reward-based hanno un valore simbolico, l'applicazione dell'IVA va valutata caso per caso, ma in generale l’imposta sul valore aggiunto, andrebbe applicata a queste transazioni;
3. quando il contributo dei sostenitori è assimilabile ad una vera e propria donazione, si ricade nella casistica del donation crowdfunding e, dunque, l'IVA non andrebbe applicata.

Quando il progettista – come persona fisica o giuridica – lancia la campagna di crowdfunding sulla piattaforma riconoscendo al backer (o sostenitore) ricompense non finanziarie, in cambio del corrispettivo versato, si configura la prima casistica che richiede l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto posto però, che vi sia una diretta connessione tra la fornitura dei prodotti o dei servizi ed il corrispettivo pagato e che il progettista stesso sia un soggetto passivo ai fini IVA.
Questa forma di reward crowdfunding è una modalità di raccolta fondi online in cui, la folla sostiene la realizzazione di un bene o servizio, e poi, proprio grazie al denaro raccolto, il progettista potrà avviare la produzione del prodotto o l’erogazione del servizio. A livello giuridico, si è di fronte ad una compravendita futura che si perfeziona con la realizzazione del prodotto o l'erogazione del servizio), per cui verrà emessa fattura e verrà applicata l'IVA, che diventerà esigibile nel momento in cui il progettista riceverà effettivamente i versamenti dei sostenitori. L'importo imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposizione fiscale sarà quello totale raccolto, inclusivo dell'eventuale commissione da pagarsi alla piattaforma utilizzata per lanciare la campagna.
Inoltre quando ci si ritrova in situazioni che ricadono in questa prima casistica, verranno applicate tutte le normative e le regole fiscali che normalmente si applicano all’e-commerce.

L'Agenzia dell'Entrate, a fine dicembre 2018, con la propria risposta all'interpellanza n. 137 del 27 dicembre 2018, ha inoltre chiarito che il progettista, nel caso in cui il progetto vada a buon fine, sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo. Inoltre, i finanziamenti ricevuti tramite il reward-based crowdfunding e i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa.
Più precisamente, l’Agenzia dell'Entrate specifica che “nella formula nota come “all or nothing”, in cui l'erogazione delle risorse finanziarie reperite dipende dal raggiungimento, entro un determinato termine, della soglia minima, individuata dal proponente, per l'effettiva possibilità di avviare la fase esecutiva. In questa ipotesi, le somme corrisposte vengono percepite a titolo di finanziamento per la realizzazione del progetto e si qualificano come una cessione, in cui il proponente offre la vendita del bene alla platea dei potenziali interessati, impegnandosi alla sua consegna, una volta che questo sia stato prodotto, a condizione che si raggiunga la soglia minima per il finanziamento del progetto.
Pertanto, nel caso di specie, nel momento in cui verrà raggiunta la soglia minima prevista per la realizzazione del progetto, i finanziatori, da un lato, perderanno il diritto di recuperare la somma erogata, dall'altro, acquisiranno il diritto di ricevere uno dei prototipi finanziati.
A questo punto, la piattaforma Internet accrediterà i relativi importi al proponente/istante, che - in ossequio alla volontà di avviare un'attività mediante la commercializzazione dei prototipi ideati, manifestata nell'istanza di interpello - sarà tenuto ad aprire una posizione IVA e a fatturare, ai singoli finanziatori, la cessione del prototipo, ai sensi dell'articolo 6 del DPR n. 633 del 1972.
Ai fini delle imposte dirette, invece, i finanziamenti ricevuti tramite il crowdfunding nonché i proventi derivanti dalla commercializzazione del prodotto realizzato saranno assoggettati alla disciplina fiscale del lavoro autonomo o del reddito di impresa, a seconda della tipologia scelta per lo svolgimento dell'attività”.
Qualora non venga invece raggiunta entro il termine stabilito la soglia minima del finanziamento prevista, il finanziamento fino a quel momento raccolto sarà restituito ai backer per cui non assumerà alcuna rilevanza fiscale.

Il secondo caso rappresenta una situazione più complessa in cui la ricompensa per i sostenitori è costituita da un premio con valore simbolico, per cui l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto andrà valutata caso per caso. Tuttavia secondo i dettami della Direttiva Europea sull'imposta sul valore aggiunto, l'IVA andrebbe applicata a queste transazioni, indipendentemente anche dal fatto il prezzo equivalente di mercato del prodotto offerto dal progettista risulti più basso (a volte anche di molto) rispetto ai versamenti dei sostenitori.
Il caso tre è come detto assimilabile alle logiche del donation based-crowdfunding, in quanto i benefici per i sostenitori, derivanti da tali prodotti o servizi, risultano trascurabili o del tutto scollegati dai versamenti effettuati, per cui la stessa Direttiva Europea sull'imposta sul valore aggiunto esenta dall’applicazione dell’IVA.

Bibliografia
COMMISSIONE EUROPA (2006), 2006/112/CE, Direttiva IVA, Unione Europea, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0112
EUROPEAN COMMISSION - Value Added Tax Committee (2015), VAT Treatment of Crowdfunding, Working Paper No. 836, https://circabc.europa.eu/sd/a/c9b4bb6f-3313-4c5d-8b4c-c8bbaf0c175a/836%20-%20VAT%20treatment%20of%20Crowd%20funding.pdf
IPSOA (2018), Crowdfunding reward based: lavoro autonomo o reddito d'impresa, www.ipsoa.it
PIATTELLI U. (2013), Il Crowdfunding in Italia. Una regolamentazione all'avanguardia o un'occasione mancata?, G. Giappichelli Editore
QUARANTA G. (2016), Crowdfunding. Il finanziamento della folla, o dei "folli"?, Diritto ed Economia dell'Impresa, Vol. 5, G. Giappichelli Editore
https://fiscomania.com/crowdfunding-disciplina-fiscale/
https://www.diritto.it/crowdfunding-tipologie-normativa-e-opportunita/

Redattore: E. Anna GRAZIANO (febbraio 2025)

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