REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO D'INVESTIMENTO
Il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore (se diverso dalla società promotrice) e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo.
Il regolamento di gestione è approvato dalla Banca d’Italia nei termini e secondo le modalità indicate nel Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio.
La documentazione d’offerta: documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (cd. KIID) e prospetto
L’ offerta al pubblico delle quote o azioni di OICR italiani e comunitari armonizzati avviene mediante pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (cd. KIID) e del prospetto. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori è redatto in conformità al regolamento (UE) n. 583/2010 e alle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria. Il prospetto è redatto in conformità allo schema 1 allegato al Regolamento Emittenti .
Il KIID e il prospetto devono consentire agli investitori di poter ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’investimento proposto e, di conseguenza, effettuare una scelta consapevole in merito all’investimento. Il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e il prospetto hanno natura precontrattuale. Le informazioni chiave per gli investitori sono corrette, chiare, non fuorvianti e coerenti con le corrispondenti parti del prospetto. La pubblicazione del documento contenente le informazioni chiave per gli investitori e del prospetto è disciplinata dalla CONSOB secondo le modalità e nei termini da essa stabiliti nel Regolamento Emittenti.
La documentazione relativa all’offerta al pubblico di OICR italiani e comunitari non armonizzati ed extracomunitari è individuata dalla CONSOB nel Regolamento Emittenti.