RUOLO DEI CONTRIBUENTI

Tipo voce : Glossario

Elenco contenente l’indicazione di tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nello stesso ambito territoriale. Riformato con d.lg. 26.2.1999 n. 46, costituisce il mezzo ordinario di recupero forzato delle entrate dello Stato (imposte direttee non), degli altri enti pubblici, anche previdenziali (come l’INPS), esclusi quelli economici e, a certe condizioni, degli enti locali. Più in particolare, l’Ufficio competente forma ruoli (ordinari e straordinari) distinti per ciascuno degli ambiti territoriali in cui i concessionari operano. In ciascun ruolo sono iscritte tutte le somme dovute dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale in comuni compresi nell’ambito territoriale cui il ruolo si riferisce. L’Ufficio competente provvede poi a rendere il ruolo esecutivo con la sottoscrizione da parte del titolare dell’Ufficio o di un suo delegato e a consegnarlo al concessionario competente. In caso di temporanea ed obiettiva difficoltà del contribuente l’Ufficio può concedere la ripartizione delle somme iscritte a ruolo fino a un massimo di 60 rate mensili, ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino a un massimo di 48 rate mensili. Se si verificano situazioni eccezionali, a carattere generale o relative a un’area significativa del territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti, la riscossione degli importi iscritti a ruolo può essere sospesa, per non più di 12 mesi, con decreto dell’Amministrazione finanziaria.

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