RUOLO DEGLI AGENTI DI CAMBIO

Elenco nel quale sono iscritti gli agenti di cambio che, superato il prescritto concorso, abbiano ottenuto la nomina. È formato e conservato dalle locali Camere di commercio; è un ruolo chiuso perché il suo numero è fissato per legge in ogni città sede di borsa. Gli agenti di cambio in carica prima dell’entrata in vigore della l. 25.3.1956 n. 515, compiuto il settantesimo anno di età, escono dal ruolo ufficiale ma possono continuare ad esercitare la professione. Per ogni piazza il numero degli agenti di cambio non è quindi fisso ma variabile. È stato anche istituito, con legge del 1967, l’Ordine degli agenti di cambio, i quali risultano iscritti in un apposito albo professionale. L’Ordine è sottoposto alla vigilanza del Tesoro e del Ministero di Giustizia ed è retto dai Consigli cui la legge affida una serie di importanti compiti (vigilanza sugli agenti, composizione delle controversie, proposta di tariffe di mediazione valide per tutte le borse ecc.). Ai principi degli anni Novanta la categoria degli agenti di cambio è stata soppressa a seguito della riforma dell’attività di intermediazione finanziaria avvenuta con la legge 1/1991. Attualmente gli agenti di cambio possono continuare a svolgere la loro attività in via transitoria sino all’esaurimento delruolo, ovvero hanno la facoltà di iscriversi in un ruolo speciale, tenuto dal Ministero del Tesoro, per seguitare ad operare per conto delle banche, SIM e società di gestione del risparmio autorizzate a svolgere servizi di investimento (art. 201 del TUF; artt. 64-67 Reg. Consob 11522/1998 per la disciplina regolamentare).

  • Privacy Policy
  • Cookie Policy
  • Publication Ethics and Malpractice

Copyright © 2019 ASSONEBB. All Rights reserved.

Menu
×