RIUNIONE FITTIZIA
Tipo voce : Glossario
Operazione meramente contabile volta a determinare l’ammontare del patrimonio di una persona al tempo della sua morte. Ad essa si ricorre ogniqualvolta vi è il sospetto che il defunto abbia potuto ledere, con donazioni o con disposizioni testamentarie, la quota che la legge riserva agli eredi legittimari. L’ammontare complessivo del patrimonio si ottiene calcolando il valore dei beni lasciati dal defunto al momento dell’apertura della successione. Dalla somma ottenuta si detraggono i debiti e si aggiunge il valore dei beni di cui sia stato eventualmente disposto a titolo di donazione. Sull’asse così formato si calcola quindi la quota di cui il efunto poteva liberamente disporre e si accerta se vi sia stata o meno lesione di legittima (art. 556 c.c.). Ovviamente occorre anche tenere conto dei legati e delle donazioni che il testatore ha disposto a favore del legittimario e che sono dalla legge considerate come anticipazioni sulla quota di riserva: unica eccezione è quella in cui il testatore abbia espressamente dispensato il legittimario dall’imputare le stesse alla sua quota (art. 564, commi 2 e 3, c.c.). Dalla riunione fittizia va distinta la collazione, perché, mentre in quest’ultima la riunione delle donazioni con i beni lasciati dal defunto è effettiva ed è diretta a costituire la massa che andrà divisa tra i coeredi, la prima è una operazione soltanto contabile, destinata a rimanere priva di effetti se non risulta lesa la legittima.